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La sospensione “concordata” dell’esecuzione – Art. 624 BIS C.P.C.

La sospensione dell’esecuzione è definita “concordata” se richiesta su accordo di tutte le parti del giudizio. 

Il procedimento potrà essere sospeso fino ad un massimo di ventiquattro mesi, per una sola volta, con domanda da presentarsi almeno venti giorni prima della data fissata per la presentazione delle offerte per l’asta immobiliare.

I vantaggi

  • Possibilità di sospendere il pignoramento per un massimo di 24 mesi;
  • Raggiungimento di un accordo con i creditori per un pagamento a rate;
  • Possibilità di chiederla dall’inizio sino a venti giorni prima della presentazione delle offerte;
  • Opportunità di rimanere all’interno dell’immobile durante la sospensione







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