Bloccare un’esecuzione forzata tramite la conversione del pignoramento

Un caso pratico, Luglio 2026
Oggi vogliamo parlarvi della possibilità di bloccare un’esecuzione forzata tramite la cosiddetta “conversione del pignoramento”, portandovi a conoscenza di un caso pratico, a dimostrazione dei risultati che offriamo ai nostri clienti.
La conversione del pignoramento, in particolare quello immobiliare, permette al debitore di presentare, un’istanza per rateizzare il proprio debito per un massimo di 48 mesi.
Quindi si può rateizzare un debito anche in presenza di un pignoramento? Esatto, proprio cosi! E sai qual è la cosa ancora più incredibile? Che non è necessario il consenso del creditore, ma sarà il giudice a valutare l’ammissibilità dell’istanza, se predisposta correttamente.
L’art 495 c.p.c., infatti, prevede che il debitore, prima che sia disposta la vendita dell’immobile, possa depositare l’importo pari a 1/6 del debito (ossia del precetto) a mezzo assegno circolare, chiedendo la rateizzazione del residuo in massimo 48 rate, mensili e consecutive.
È applicabile a tutti i pignoramenti?
Sì, la conversione del pignoramento è applicabile al pignoramento mobiliare, al pignoramento presso terzi ed al pignoramento immobiliare. Con delle differenze, però. Solo nel caso di pignoramento immobiliare o mobiliare il debitore potrà chiedere la rateizzazione in 48 mesi, mentre in caso di pignoramento di crediti debitore potrà solo sostituire ai crediti pignorati una somma di denaro.
Quando si può presentare?
L’istanza per la conversione del pignoramento può essere presentata prima dell’udienza con cui il Giudice dispone la vendita dell’immobile, dei beni mobili o l’assegnazione del credito.
Che documentazione è necessaria?
All’istanza, compiutamente redatta al fine di evitare contestazioni sull’ammissibilità, dovrà essere allegato e depositato presso la competente cancelleria un assegno circolare, intestato alla procedura, dell’importo pari ad 1/6 del credito del creditore pignorante (e di eventuali creditori intervenuti).
Se ci sono più creditori?
Nel caso in cui vi siano più creditori, il versamento iniziale della quota di 1/6 dovrà essere calcolato non solo sul credito vantato dal creditore procedente ma anche sul credito vantato dai creditori intervenuti, e conseguentemente la rateizzazione interesserà l’intero importo.
Cosa succede se viene accettata?
Se l’istanza viene accolta, il Giudice determina specificamente l’importo che dovrà essere mensilmente versato dal debitore ed ogni sei mesi provvede alla verifica degli avvenuti versamenti ed al pagamento del creditore pignorante, o alla distribuzione tra i vari creditori degli importi versati.
Cosa accade se rigettata?
Se l’istanza viene rigettata dal giudice, la somma versata viene restituita al debitore. In ogni caso l’istanza di conversione del pignoramento può essere presentata una sola volta.
In allegato troverete il provvedimento del giudice che ha ammesso la conversione del pignoramento di un nostro cliente, che aveva subito un’esecuzione forzata sull’immobile di proprietà, ove risiede con la famiglia.
A seguito dell’istanza e dell’assegno circolare, redatta e depositata dal nostro legale, il giudice ha disposto l’ammissibilità dell’istanza, ha richiesto ai creditori la precisazione del proprio credito ed ha fissato l’udienza per la determinazione dell’ammontare delle rate.
Se il nostro cliente rispetterà il puntuale versamento delle rate determinate dal giudice a seguito della conversione, si estinguerà il pignoramento e lui avrà salvato il proprio immobile.
Alleghiamo il provvedimento di conversione emesso dal Giudice del Tribunale di Treviso.
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