Società estinta: i debiti di una società estinta si trasmettono agli ex soci? Chi paga i debiti sociali; chi riscuote i crediti di una società cancellata dal registro delle imprese?

Molte volte, alla “morte” di una società l’unica cosa che sopravvive sono i debiti, anche fiscali.

E allora ci si domanda: chi paga i debiti di una società estinta? Qual è la sorte dei debiti sociali una volta che la società sia stata cancellata dal registro delle imprese?

Ebbene, il problema della responsabilità per i debiti delle società cancellate dal registro delle imprese preoccupa soprattutto gli ex soci, i quali si domandano: i debiti di una società estinta si trasmettono agli ex soci?

Scopriamolo insieme. Con il presente articolo cercheremo di chiarire la problematica relativa alla responsabilità per i debiti delle società cancellate dal registro delle imprese e lo faremo anche sulla scorta di una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, a dir poco rivoluzionaria. Ma procediamo con ordine.

Crediti della società estinta: chi li riscuote

Prima di occuparci della sorte dei debiti di una società estinta, vediamo cosa succede nel caso in cui la società che ha deciso di cancellarsi dal registro delle imprese ha ancora dei crediti da incassare. Se la società estinta ha ancora dei crediti da riscuotere, sono due gli interrogativi che ci si potrebbe porre, vale a dire:

  • La cancellazione volontaria significa anche che la società che si è cancellata dal registro delle imprese rinuncia ai propri crediti?
  • Se, invece, il credito sopravvive, a chi si trasferisce?

Ecco le risposte.

Quanto al primo interrogativo, è bene sapere che la scelta del liquidatore di procedere senz’altro alla cancellazione della società dal registro delle imprese, senza prima svolgere alcuna attività volta a far accertare il credito o farlo liquidare, può ragionevolmente essere interpretata come un’univoca manifestazione di volontà di rinunciare a quel credito, privilegiando una più rapida conclusione del procedimento estintivo. Ciò ovviamente, accade nel caso di crediti illiquidi o comunque inesigibili. Si deve, invece, ritenere che il credito sopravvive alla estinzione quando si tratta di un bene o di un diritto che, se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati al tempo della liquidazione, in quel bilancio avrebbero dovuto senz’altro figurare, e che sarebbero perciò stati suscettibili di ripartizione tra i soci.

In relazione, invece, al trasferimento dei crediti ancora esistenti, si deve fare applicazione del meccanismo successorio: i crediti, dunque, potranno essere riscossi dai soci.  Ma spieghiamoci meglio.

Cosa succede quando una società viene cancellata dal registro delle imprese?

Quando una società viene cancellata dal registro delle imprese non esiste più (eccezion fatta – ma solo per un periodo di tempo limitato – per il fisco, ma di ciò parleremo più avanti). La società, insomma, muore. E, come per le persone fisiche alla cui morte subentrano gli eredi, anche la società ha i suoi eredi: i soci. I soci ereditano quindi tutti i rapporti ancora pendenti al momento dell’estinzione della società, ossia tutti i debiti e i crediti. Questo significa che i soci, da un lato, diventano responsabili dei debiti non ancora pagati dalla società cui appartenevano e, dall’altro lato, diventano titolari dei crediti non ancora riscossi dalla stessa società.

Vediamo, allora, più nel dettaglio qual è la sorte dei debiti di una società estinta.

Società estinta: chi paga i debiti?

La sorte dei debiti sociali è prevista normativamente dal Codice Civile [1], il quale prevede che i creditori possono agire nei confronti dei soci della dissolta società di capitali sino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. È prevista, inoltre, anche la possibilità di agire nei confronti del liquidatore per ottenere il risarcimento del danno, se il mancato pagamento del debito sociale è dipeso da colpa di costui.

Così disponendo, la norma ha inteso bilanciare i contrapposti interessi delle parti, ed infatti:

  • la società è libera di procedere alla cancellazione in ogni momento, senza che possano essere di ostacolo eventuali rapporti non definiti;
  • nessun ingiustificato pregiudizio viene arrecato alle ragioni dei creditori,  i quali non vedono estinto il loro credito, ma solo trasferito in capo ai soci, nei limiti della loro responsabilità societaria.

Alla luce di quanto detto, può rilevarsi quanto segue.

In sostanza, a seguito dell’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono – il che sacrificherebbe ingiustamente i diritto dei creditori sociali – ma si trasferiscono ai soci, i quali, quanto ai debiti sociali, ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione.

In termini pratici, chi avanza un credito da una società e non riesce a riscuoterlo perché questa viene chiusa può rivalersi contro i soci. È legittimo allora notificare un decreto ingiuntivo ai soci nonostante la società sia stata cancellata dal registro delle imprese. Invece, se la società è creditrice di altri soggetti può ugualmente chiudere senza dover cedere i suddetti crediti ai soci: questi infatti subentrano in automatico nel relativo diritto alla riscossione.

Società cancellata: quali rischi per i soci?

A questo punto bisogna chiedersi: in che misura sono responsabili i soci per i debiti lasciati dalla società? La risposta varia a seconda che si tratti di società di persone (Snc, Sas, Società semplice) o società di capitali (Srl, Spa, Sapa).  Il regime della responsabilità dei soci è diverso a seconda della tipologia di società utilizzata. Difatti:

  • nelle SrlSpaSapa (ossia le società di capitali) i soci non mettono a rischio mai il proprio patrimonio personale. Se la società dovesse “andare male”, chiudere o fallire, tutto ciò che perdono è il capitale versato all’atto della costituzione della società stessa e i successivi versamenti fatti. I creditori quindi non possono pignorare i beni dei soci, ma solo quelli della società (conto corrente, immobili, ecc.). Se la società non ha alcun bene, i creditori non possono fare altro che chiederne il fallimento, ma non potranno mai agire contro il patrimonio personale dei vari soci;
  • nelle Sas, Snc e nelle società semplici (ossia le società di persone) i soci mettono a rischio anche il patrimonio personale: difatti i creditori possono pignorare i loro beni se la società è “nullatenente”.

Ebbene, questa distinzione rimane anche al momento della cancellazione della società. Ed infatti:

  • con la chiusura della società di capitali, i soci continuano ad essere responsabili solo nei limiti delle proprie quote e, comunque, entro un importo massimo pari a quanto percepito con l’ultimo bilancio di liquidazione. Se con questo bilancio non hanno ottenuto alcunché, non rischieranno nulla;
  • con la chiusura della società di persone, invece, i soci continuano a rischiare con i propri patrimoni personali. Facile altrimenti sarebbe chiudere, ad esempio, una Snc nel momento in cui c’è un rischio di liquidità per non trasferire i debiti sui soci.

Ciò è quanto ha affermato anche un’importantissima sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite nel 2013 [2], ove si chiarisce che la cancellazione di una società dal Registro delle imprese, pur provocando l’estinzione della società stessa, non determina la scomparsa dei debiti che la società aveva nei riguardi dei terzi; debiti che si trasferiscano in capo ai successori della società estinta, che per l’appunto sono i soci.

Società cancellata: chi paga i debiti fiscali?

Solo per le società di capitali (Srl, Spa, Sapa) e solo per i debiti fiscali (ad es. accertamenti dell’Agenzia delle Entrate, cartelle esattoriali, ecc.). la società continua a vivere per altri cinque anni dalla cancellazione dal registro delle imprese. Vuol dire che a rispondere dei debiti è sempre la società che può anche essere trascinata in tribunale o dichiarata fallita.

Debiti della società cancellata: la rivoluzionaria sentenza della Cassazione

Come anticipato ad incipit del presente articolo, in punto di debiti fiscali della società estinta, è appena intervenuta la Corte di Cassazione con una rivoluzionaria sentenza [3].

Ed infatti, se fin’ora si è sempre sostenuto che  i soci, quanto ai debiti sociali, ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione; con la rivoluzionaria sentenza in commento, la Cassazione ha cambiato idea sul precedente orientamento, stabilendo che i soci che chiudono la società rispondono dei debiti preesistenti non ancora pagati, come quelli derivanti da una cartella esattoriale, anche se non hanno percepito nulla dal bilancio di liquidazione.

Cambio di rotta dunque, almeno sulla riscossione delle imposte di società cancellate. Sono responsabili gli ex soci della srl della cartella di pagamento emessa prima dell’estinzione dell’ente. Ciò anche se non hanno percepito nulla in fase di liquidazione.

In buona sostanza, secondo la Suprema Corte, gli ex soci della società cancellata dal registro delle imprese rispondono sempre della cartella di pagamento. Ciò anche se non hanno percepito nulla nella fase di liquidazione.

note

[1] Art. 2495 Cod.Civ.

[2] Cass. S.U. sent. n. 6071/2013: Qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a)  le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b)  si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.

[3] Cass. sent. n. 9672 del 19.04.2018.

Fonte: https://business.laleggepertutti.it/30875_societa-cancellata-chi-paga-i-debiti