È valido il contratto bancario se c’è solo la firma del cliente e non anche quella della banca, oppure si tratta di un contratto nullo? Le Sezioni Unite rispondono
Cosa succede se sul contratto bancario manca la firma della banca? È valido il contratto bancario se c’è solo la firma del cliente e non anche quella dell’Istituto di credito? Si parla, in queste ipotesi, di contratti bancari monofirma, vale a dire firmati dal solo cliente e non anche dalla banca. Il problema concernente la validità o meno di un contratto bancario che non riporti la sottoscrizione del funzionario della banca è da sempre molto discusso, tant’è che la questione è finita più volte sul tavolo della Cassazione e, da ultimo, è stata rimessa alle Sezioni Unite. Ebbene, le Sezioni Unite hanno dato il loro responso. Vediamo, dunque, come la pensano sul punto le Sezioni Unite e se può ritenersi nullo un contratto bancario che contenga la firma del solo cliente o se questo, invece, deve ritenersi perfettamente valido.
Sezioni Unite: basta la firma del cliente
Le Sezioni Unite hanno risolto il problema dei cosiddetti contratti bancari monofirma a favore delle banche. Con due sentenze [1], emesse a distanza di pochi giorni l’una dall’altra, la Cassazione a Sezioni Unite sembra non avere dubbi: in tema di contratti con la banca, basta la firma del cliente affinché il contratto medesimo sia valido. I contratti bancari, dunque, sono salvi anche se sottoscritti dal solo cliente. Vediamo perché.
Contratti bancari: la forma scritta
Cominciamo innanzitutto con il dire che i contratti bancari devono avere un requisito necessario ai fini della loro validità: la forma scritta. È impensabile, infatti, l’esistenza di un contratto di mutuo o di conto corrente stipulato a voce. La forma scritta si rende necessaria per ragioni di tutela e garanzia del cliente ed ai fini della trasparenza delle condizioni praticate dall’istituto di credito. Sul punto, dunque, la legge è chiara: prevede che i contratti della banca – sia quelli di intermediazione finanziaria che quelli “tradizionali” (apertura di conti correnti, mutui, depositi, concessione di linee di credito e di fidi, ecc.) – debbano avere sempre la forma scritta.
Contratti bancari: l’obbligo di firma
Ciò posto, è bene sapere che l’obbligo della forma scritta implica un altro importante onere: quello della firma del contratto. Non firmare un contratto, infatti, significa non farlo venire ad esistenza. La firma, d’altronde, serve proprio a garantire non solo l’accettazione del contenuto dell’accordo, ma anche la provenienza dell’accettazione da parte dei due contraenti.
I requisiti della forma scritta e della sottoscrizione dei contratti bancari sono, dunque, previsti ad substantiam, vale a dire (tralasciando il latino), ai fini della loro validità sostanziale. A questo punto la domanda è: fermo restando l’obbligo di forma scritta e di firma, ai fini della validità di un contratto bancario, è sufficiente la sola firma del cliente o è necessaria anche la firma della banca?
È valido il contratto senza la firma della banca?
Come detto, la questione è stata da sempre molto controversa. Ed infatti, se è indubbio che il contratto firmato solo dalla banca ma senza la firma del cliente è certamente nullo perché non c’è prova che quest’ultimo lo abbia accettato, non è altrettanto vero il contrario, ossia che il contratto con la sola sottoscrizione del cliente senza quella della banca possa definirsi viziato.
Contratti bancari monofirma: il punto delle Sezioni Unite
Ebbene, dopo anni di contrasti giurisprudenziali [2] , le Sezioni Unite – con le due sentenze sopra citate – hanno sposato la tesi favorevole alle banche stabilendo che il contratto con la banca è valido benché firmato dal solo cliente. Sul punto le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento è rispettato con la redazione del contratto per iscritto e con la consegna di una copia al cliente: è sufficiente, dunque, la sola firma dell’investitore, mentre non è necessaria quella dell’intermediario, ossia della banca. Il consenso di quest’ultimo, seppur non risultante dalla sottoscrizione, ben si può desumere dai suoi comportamenti successivi alla conclusione del contratto stesso, ad esempio nel momento in cui dà esecuzione alle operazioni di investimento su incarico del cliente. La legge, infatti, stabilisce che i contratti possono concludersi anche per «comportamenti concludenti», cioè con condotte che denotino la volontà di dar esecuzione al rapporto obbligatorio. E se è vero che la legge impone la forma scritta e la firma del contratto è altrettanto vero che la firma può anche essere desunta dall’esecuzione successiva. In questo modo è altresì salvaguardato il diritto del cliente di avere un documento scritto in cui verificare, in ogni momento, i suoi diritti e doveri.
Vero è che le Sezioni Unite si sono pronunciate con specifico riferimento agli obblighi della forma scritta per i contratti di intermediazione finanziaria. Analogo principio, tuttavia, può ritenersi parimenti applicabile anche in relazione a tutti gli altri contratti con la banca (conto corrente, mutuo, ecc.). Salvo ulteriori ripensamenti, pertanto, d’ora in poi sarà molto difficile sostenere la nullità di un contratto bancario sol perché firmato dal solo cliente.
note
[1] Cass. S.U. sent. n. 898 del 20.01.2018 e n. 1653 del 23.01.2018.
[2] Cfr. Cass. sent. n. 5919 del 24.03.2016, conformi: Cass. 7068/2016; Cass. 10711/2016; Cass. 6559/2017.
Fonte: https://business.laleggepertutti.it/28669_sezioni-unite-per-i-contratti-bancari-basta-la-firma-del-cliente