01/03/2021

È ufficiale la proroga del termine per il versamento delle rate 2020 di rottamazione ter e saldo e stralcio e della prima rata 2021 della rottamazione ter, in scadenza il 1° marzo. Con comunicato stampa del 27 febbraio 2021, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha anticipato l’emanazione del provvedimento che dispone, a poche ore dalla scadenza, il differimento – a data ancora da destinarsi – del termine di versamento e mette al sicuro da possibili sanzioni circa 1,2 milioni di contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata e che oggi si trovano a fare i conti con le difficoltà economico-finanziarie conseguenti all’emergenza da Covid-19.

La proroga dei termini per il versamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio ha trovato la sua ufficialità nel comunicato stampa n. 36 diramato dal Ministero dell’Economia e delle finanze il 27 febbraio 2021.
In extremis, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha infatti reso noto che è in corso di redazione il provvedimento che differisce il termine del 1° marzo 2021 per il pagamento delle rate della rottamazione ter (articoli 3 e 5 del D.L. n. 119/2018) e del saldo e stralcio (art. 1, commi 190 e 193, legge n. 145/2018).
Il provvedimento è in vigore dal 1° marzo 2021 e i pagamenti, anche se non intervenuti entro tale data, saranno considerati tempestivi purché effettuati nei limiti del differimento che sarà disposto​.

La riscossione ai tempi del Covid-19

Nel corso del 2020 sono stati numerosi i provvedimenti legislativi posti in campo per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione della pandemia da Covid-19, provvedimenti che sono tra l’altro intervenuti anche con riferimento all’attività della riscossione.
Le prime disposizioni urgenti messe in campo risalgono all’inizio della pandemia, quando col il decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) è stata disposta:
– la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito affidati all’Agente della Riscossione in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, compresi quelli relativi ai piani di rateizzazione in corso;
– la sospensione, fino al 31 maggio 2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
– il differimento al 31 maggio 2020 dei termini di pagamento delle rate relative alla rottamazione ter e al saldo e stralcio, scadute rispettivamente il 28 febbraio e il 31 marzo 2020.
In seguito, con il decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) il legislatore ha provveduto – oltre che a prorogare fino al 31 agosto 2020 le sospensioni disposte dal decreto Cura Italia, ha integrato le misure, stabilendo:
– per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 di rottamazione ter, saldo e stralcio e definizione agevolata delle risorse UE, la possibilità di mantenere i benefici delle misure agevolate con l’integrale versamento delle rate in scadenza nell’anno entro il termine “ultimo” del 10 dicembre 2020;
– per i contribuenti decaduti dai benefici della definizione agevolata (rottamazione ter, saldo e stralcio e definizione agevolata delle risorse UE), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, possibilità di chiedere la dilazione del pagamento (art. 19, D.P.R. n. 602/1973) per le somme ancora dovute;
– per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per quelli approvati entro la fine del periodo di sospensione, l’estensione, da 5 a 10, del numero di rate non pagate che concorrono alla decadenza.
Da ultimo il decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) (decreto “Ristori”)aveva stabilito che per non perdere i benefici della rottamazione ter, i contribuenti avrebbero dovuto pagare il dovuto entro e non oltre il  marzo 2021 (scadenza fissata al 10 dicembre 2020 dal decreto Rilancio).
In particolare, l’art. 13-septies del decreto Ristori aveva introdotto un nuovo termine per le definizioni agevolate individuandolo nella nuova data del 1° marzo 2021, scadenza questa prevista sia per versare:
– le 4 rate del 2020 ancora dovute a titolo di definizioni agevolate delle cartelle di pagamento;
– le 2 rate dovute a come saldo e stralcio delle somme dovute, per grave e comprovata difficoltà economica.
Il 1° marzo 2021 – o al massimo entro il giorno 8 marzo – sarebbe scaduto anche il termine per effettuare il pagamento della prima rata dell’anno in corso, cioè del 2021, per chi ha aderito alla definizione agevolata.
Ora, anche in considerazione del protrarsi della pandemia da Covid-19, il Ministero dell’Economia e delle finanze – a ridosso della scadenza – interviene con un comunicato stampa, nel quale dice tutto e dice nulla, in quanto annuncia che è in corso di redazione un provvedimento con il quale sarà differito il termine del 1° marzo 2021 per il pagamento delle rate della rottamazione ter (articoli 3 e 5 del D.L. n. 119/2018) e del saldo e stralcio (art. 1, commi 190 e 193, legge n. 145/2018).
E per “tranquillizzare” i contribuenti che sarebbero stati chiamati alla cassa, precisa dapprima che il termine riguarda le rate del 2020 ancora non versate a cui si aggiunge la prima rata del 2021 della rottamazione-ter, quindi che i pagamenti, anche se non intervenuti entro tale data, saranno considerati tempestivi purché effettuati nei limiti del differimento che sarà disposto​.

Cosa e come pagare

In attesa dell’identificazione della data che sostituisce la scadenza del 1° marzo 2021, si ricorda che le rate scadute che possono essere ad oggi ancora pagate sono quelle:
– delle rate scadute del 2020 eventualmente non pagate;
– della prima rata dell’anno in corso, vale a dire quella relativa al 2021.
Con riferimento alle scadenze dell’anno 2021, si ricorda che chi ha aderito alla rottamazione ter e alla definizione agevolata UE potrà effettuare il pagamento delle rate in scadenza nel 2021 il 1° marzo 2021 o posticipare il pagamento di qualche giorno ma non oltre l’8 marzo, potendo beneficiare dei cinque giorni di tolleranza. Chi invece ha aderito al saldo e stralcio per il nuovo anno dovrà effettuare il pagamento il 31 marzo 2021, data in cui scade appunto il termine per il versamento della prima rata 2021 tenendo conto che, in tal caso, la norma consente cinque giorni di tolleranza per effettuare il pagamento che, quindi, dovrà avvenire entro e non oltre il 5 aprile.
Si segnala infine che per effettuare il pagamento il contribuente dovrà considerare come ammontare da pagare l’importo riportato nei bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in suo possesso e ciò anche se il versamento è effettuato in date differenti, rispetto alle scadenze indicate nel piano dei pagamenti. In dettaglio, quindi, i bollettini da considerare sono per il pagamento:
a) delle rate 2020 non ancora versate: i bollettini corrispondenti ai pagamenti non ancora effettuati, le cui originarie scadenze erano:
– per rottamazione ter: 28 febbraio 2020, 31 maggio 2020, 31 luglio 2020, 30 novembre 2020;
– per saldo e stralcio: 31 marzo 2020 e 31 luglio 2020;
b) della prima rata del 2021: il bollettino corrispondente alla scadenza.

Fonte articolo: sito web ipsoa.it del 01/03/2021, autore Roberta De Pirro – Morri Rossetti e Associati, url https://www.ipsoa.it/documents/fisco/riscossione/quotidiano/2021/03/01/rottamazione-ter-saldo-stralcio-proroga-vista-versamenti-1-marzo

Autore immagine: contocorrenteonline.it