Accertamenti fiscali sintetici dell’Agenzia delle Entrate: così viene accertata l’evasione fiscale sulla base degli acquisti. Come difendersi dal redditometro.
Se c’è uno strumento del fisco che devono temere tutti i contribuenti, a prescindere dal reddito prodotto, dall’età, dal sesso e dal lavoro svolto è il redditometro. Si tratta di un algoritmo in uso all’Agenzia delle Entrate in grado di calcolare il volume di spesa di un soggetto nell’arco dell’anno e confrontarlo con le entrate dichiarate (la busta paga, i compensi da lavoro autonomo, da attività professionali o imprenditoriali o anche con la totale indisponibilità economica come nel caso del disoccupato). Se dal confronto risulta che il contribuente ha acquistato beni per un valore superiore di oltre il 20% rispetto alle proprie possibilità, scatta l’allarme e l’avvio di un procedimento volto ad accertare in che modo l’interessato si è procurato il denaro. In altri termini, scopo del fisco è verificare come può il contribuente tenere un tenore di vita superiore alle sue possibilità. A tal fine non concorrono solo le spese sostenute per l’acquisto di beni di valore elevato (auto, immobili, viaggi di lusso), ma anche quelle per il relativo mantenimento periodico (che a volte possono essere anche più elevate delle prime) come l’assicurazione obbligatoria sull’auto, la revisione, la benzina, le spese di condominio, le tasse, ecc. Scopo di questa breve guida è quindi spiegare cos’è e come funziona il redditometro e quali sono i metodi che ha il cittadino per difendersi in caso di un accertamento fiscale.
Redditometro: cos’è?
La legge [1] consente all’Agenzia delle Entrate di determinare il reddito complessivo delle persone fisiche in maniera sintetica, sulla base degli incrementi patrimoniali nonché degli indici di spesa contemplati da appositi decreti ministeriali.
Tale metodologia di accertamento riguarda l’intero reddito del contribuente, non le singole categorie. Pertanto, dal reddito determinato sinteticamente devono essere sottratti le spese sulle quali spettano le detrazioni e le deduzioni fiscali.
Il redditometro può avvenire anche nei confronti dei contribuenti titolari di soli redditi agrari [2].
Quando si parla di redditometro si parla anche di accertamento sintetico.
La più recente normativa [3] ha poi istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni volti a sostituire progressivamente gli studi di settore e i parametri contabili. Vengono assegnate delle pagelle ai contribuenti in ragione della loro affidabilità fiscale e, a tal fine, può essere esclusa la possibilità di determinazione sintetica del reddito, «a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato».
Qual è lo scopo del redditometro?
Scopo del redditometro è chiaramente quello di ricostruire un maggior reddito occulto del contribuente tramite il tenore di vita da questi mantenuto nel corso del tempo, sulla scorta del principio elementare secondo cui nessuno può spendere più di quanto guadagna, tenendo peraltro conto che una parte del reddito serve comunque per vivere (cibo, vestiti, abitazione). Quindi, un soggetto che guadagni mille euro al mese ma spende 500 euro per la rata del mutuo, 100 per l’assicurazione e 400 per l’affitto è evidentemente un evasore fiscale a meno che dimostri di ottenere dei sussidi da familiari e parenti conviventi, di cui comunque dovrà dare prova documentale (v. dopo).
Quando opera il Redditometro?
Il redditometro – e quindi l’allarme al fisco – scatta tutte le volte in cui il reddito dichiarato dal contribuente si discosta, anche per un solo periodo d’imposta, di un quinto rispetto a quello accertato. In pratica il volume di spesa deve essere superiore al 20% rispetto a quanto dichiarato, nello stesso periodo di imposta, dal cittadino.
La rettifica può basarsi su ogni spesa sostenuta dal contribuente nel periodo d’imposta. Ai fini del calcolo occorre considerare il reddito dichiarato, e non quello accertato.
Chiaramente il Redditometro è in grado di funzionare solo quando la spesa sostenuta dal contribuente viene, in un modo o nell’altro, comunicata all’Agenzia delle Entrate. Ciò avviene per tutti gli acquisti di beni soggetti a registrazione (auto, case, terreni, barche, ecc.), o per i quali è necessario fornire il codice fiscale dell’acquirente (mutui, assicurazioni, polizze vita, contratti di affitto, viaggi) o per i quali è stato lo stesso contribuente a dare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate (magari per detrarre le spese dalle tasse o per ottenere detrazioni o deduzioni fiscali) o ad allegare la fattura nella dichiarazione dei redditi (si pensi a un professionista che acquista un computer per lo studio e si fa rilasciare la fattura).
Restano “segreti” invece tutti gli acquisti per i quali viene rilasciato lo scontrino (salvo per quelli relativi ai farmaci): lo scontrino infatti non reca il codice fiscale del contribuente e quindi è completamente anonimo. Una spesa di questo tipo (si pensi a quella fatta al supermercato) non può essere rilevata mai dal fisco e non può far scattare il redditometro.
Procedimento di accertamento con il redditometro
Dopo aver visto cos’è e come funziona il Redditometro, cerchiamo di capire come avviene il procedimento di accertamento – volto a ricostruire il maggior reddito del contribuente – e quindi cosa si rischia.
La legge [4] regola dettagliatamente la procedura che bisogna seguire in caso di accertamento sintetico.
Il primo principio da cui partire è che il redditometro non crea una «presunzione assoluta» di colpevolezza. Al contribuente deve essere sempre fornita la possibilità di difendersi prima ancora del ricorso al giudice, di dimostrare cioè che gli acquisti effettuati sono il frutto di redditi non dichiarati perché esenti o perché già tassati alla fonte. Ecco perché la normativa e la giurisprudenza si preoccupano di ricordare all’Agenzia delle Entrate, tutte le volte in cui il Redditometro segnala un’anomalia, di chiamare il contribuente a fornire delle giustificazioni e solo all’esito di questa fase amministrativa procedere eventualmente all’invio dell’accertamento fiscale.
In primo luogo, dunque, l’Agenzia delle Entrate notifica l’invito a comparire [5] per fornire dati e notizie relativi alle incongruità rinvenute, tra reddito dichiarato e reddito potenzialmente accertabile sinteticamente. Il contribuente non può glissare l’invito poiché, diversamente, per lui si preclude la possibilità di presentare la documentazione a sua discolpa nel corso di un eventuale e successivo ricorso al giudice. In pratica, se non vengono forniti dati e notizie espressamente richiesti dagli uffici, questi non possono essere prodotti in successive fasi amministrative (in sede di adesione) e processuali, salvo si dimostri che, in base ad elementi oggettivi, il contribuente non ha potuto produrli prima.
Dopo di ciò, se la pratica non viene archiviata, viene notificato l’invito al contraddittorio [6], che contiene già i maggiori imponibili e le imposte contestate, finalizzato all’eventuale accertamento con adesione.
Dopo l’invito, ci sarà l’incontro tra le parti, e, se il tutto è definito con adesione, la pretesa può essere ridimensionata e le sanzioni sono ridotte a 1/3 del minimo.
Ove ciò non avvenga, verrà notificato l’avviso di accertamento, e il contribuente:
- non può presentare domanda di adesione in quanto si tratta di accertamento preceduto da invito (ove trasmessa ugualmente, essa non avrà l’effetto di sospendere il termine per il ricorso per 90 giorni);
- può, entro il termine per il ricorso, beneficiare dell’acquiescenza, accettando interamente la pretesa e fruendo della riduzione delle sanzioni a 1/3 dell’irrogato, potendo dilazionare il debito senza garanzie;
- può, sempre entro il termine per il ricorso, definire le sanzioni al terzo dell’irrogato pagando il dovuto per intero e ricorrere per l’imposta;
- può presentare un ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, entro i sessanta giorni, con ricorso, e il processo proseguirà secondo gli schemi ordinari (non ci sono preclusioni per la mediazione fiscale o la conciliazione giudiziale).
Come difendersi dal redditometro
Vediamo ora come tutelarsi dal redditometro.
Il contribuente può dimostrare che la spesa è stata sostenuta con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
Ad esempio egli può dimostrare di:
- aver ricevuto donazioni o sostegni economici da familiari
- aver venduto dei propri beni e, coi soldi ricavati, aver comprato i beni di maggior valore;
- aver ricevuto un mutuo (ma in tal caso dovrà dimostrare che la rata è sostenibile con il proprio reddito);
- aver ricevuto un’eredità e la disponibilità sul conto corrente è rimasta per tutto il periodo in contestazione (prova da fornire con gli estratti conto);
- aver vinto al gioco;
- aver ottenuto un risarcimento del danno;
- aver ricevuto redditi già tassati alla fonte e che perciò non andavano dichiarati (ad esempio dei compensi per la cessione dei diritti d’autore).
Tutte le prove devono essere documentali. Non si può ricorrere quindi alla prova testimoniale. La prova privilegiata resta sempre il bonifico che certifica l’accredito sul proprio conto corrente.
note
[1] Art. 38 Dpr n. 600/1973.
[2] Cass. sent. n. 9154/2011 e n. 10385/2009.
[3] Art. 9-bis del DL 50/2017.
[4] DL 78/2010 che ha modificato l’art. 38 del DPR 600/73.
[5] Ai sensi dell’art. 32 del DPR 600/73.
[6] Di cui all’art. 5 del DLgs. 218/97.
Fonte: https://www.laleggepertutti.it/206587_redditometro-cose-e-come-funziona