Quando c’è la comproprietà sullo stesso bene è possibile comunque il pignoramento della quota del debitore; se il bene non può essere diviso in natura va venduto.
Avere una casa, un terreno, un’auto o anche un conto corrente in comproprietà con una persona che ha debiti è pericoloso. C’è infatti il rischio che i creditori possano pignorare la quota di proprietà del debitore nonostante questa non sia stata ancora divisa. La legge ammette il pignoramento di una quota di proprietà anche se ciò può ritorcersi contro gli altri proprietari che non hanno alcuna relazione col debito. Le conseguenze pratiche sono piuttosto pesanti. Non si pongono problemi se la quota pignorata dovesse essere facilmente separabile dal resto del bene (si pensi a un conto corrente dove il denaro può essere facilmente diviso): in tal caso, infatti, il creditore aggredirebbe solo la quota del debitore, lasciando intatto il resto. Viceversa, nel caso in cui la divisione in natura dovesse risultare impossibile (si pensi a un piccolo appartamento) il bene andrà messo all’asta e venduto; il ricavato andrà diviso secondo le quote dei comproprietari e solo la parte corrispondente alla quota pignorata potrà essere assegnata al creditore, mentre la restante andrà versata al comproprietario non debitore. Quest’ultimo, in tal modo, viene costretto suo malgrado a subire la vendita coattiva del bene nonostante non abbia alcuna morosità, né avrà strumenti per ottenere risarcimenti al contitolare debitore. Tutto ciò che può fare è partecipare all’asta per la vendita della quota pignorata ed eventualmente offrire una somma per l’aggiudicazione del bene integrale. Ma procediamo con ordine e vediamo cos’è e come funziona il pignoramento di una quota di proprietà.
Cos’è la comunione?
Quando si parla di comproprietà si intende un bene in comunione tra due o più soggetti. In pratica, si parla di comunione sullo stesso bene quando più persone non sono proprietarie di una specifica porzione del bene (ad esempio un piano a testa di una villetta), ma solo di una percentuale ideale sul bene stesso complessivamente considerato. Avere il 50% di una casa significa poterla usare in ogni angolo, ma tollerare la compresenza dell’altro titolare. Questa situazione rimane fino a quando le parti non decidono di provvedere alla separazione in natura delle quote. Se questa non dovesse essere possibile e i comproprietari non dovessero trovare un accordo (che preveda, magari, l’assegnazione del bene a uno dei due, con liquidazione all’altro della sua quota in denaro), sarà il giudice a provvedere, disponendo la vendita forzata del bene e la divisione del ricavato tra i comproprietari.
La comunione si può verificare su tutti i beni, mobili e immobili: una casa, un’auto, un terreno, un libretto di risparmio, un conto corrente, un gioiello, l’arredo di una casa lasciata dal defunto, ecc.
Pignoramento di una quota di immobili
Case e terreni possono appartenere a più soggetti che ne diventano così comproprietari fino alla materiale divisione. L’ipotesi tipica è quella dei coniugi in comunione dei beni, ma potrebbe anche darsi il caso di marito e moglie in separazione dei beni che decidono di comprare e intestare a entrambi la casa ove vivere. Un altro caso di comunione di immobili è quella ereditaria: se il proprietario di una casa decede e lascia tre eredi, questi diventano proprietari di una quota pari al 33% dell’immobile. È anche un caso di comunione immobiliare quella che si verifica in condominio: con l’acquisto dei singoli appartamenti, i proprietari acquistano anche una quota ideale sulle parti comuni (scale, tetto, sottotetto, giardini, corte, ecc.).
In tutti questi casi, se uno dei comproprietari subisce un’esecuzione forzata, il creditore può decidere di pignorare la quota in comproprietà.
Il creditore pignorante deve dare la possibilità agli altri comproprietari di sapere dell’avvio del pignoramento; pertanto deve notificare loro l’avviso di pignoramento, a prescindere dal fatto che siano o meno debitori. I contitolari, una volta ricevuto l’atto di pignoramento, non possono permettere al debitore di separare la sua parte della comunione senza ordine del giudice.
Il comproprietario che riceve la notifica dell’atto di pignoramento non deve necessariamente presenziare alle fasi dell’esecuzione forzata, salvo che sia interessato ad acquistare il bene all’asta, nel qual caso farà bene a informarsi sulle varie fasi della procedura.
L’avviso ai comproprietari dei beni indivisi deve contenere l’indicazione del creditore pignorante, del bene pignorato, della data dell’atto di pignoramento e della trascrizione di esso. L’avviso è sottoscritto dal creditore pignorante. Con lo stesso avviso, o con altro separato, gli interessati debbono essere invitati a comparire davanti al giudice dell’esecuzione per assistere all’emissione dei provvedimenti precisati nel paragrafo che segue.
Su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari il giudice provvede alla separazione della quota in natura spettante al debitore, sempre che ciò sia possibile e dopo aver comunque sentito tutti gli interessati. In mancanza di apposita istanza o se è impossibile la separazione, il giudice provvede alla divisione secondo le regole generali dettate dal codice civile in materia di divisione di immobili in comunione, salvo il caso in cui ritenga probabile che la vendita delle quota indivisa possa avvenire ad un prezzo pari o superiore al valore di stima indicato dall’esperto nominato nel corso della procedura. Se si deve procedere alla divisione, il giudice dispone la sospensione del pignoramento fino a quando le parti non raggiungono un accordo sulla divisione o fino a che non viene emessa la sentenza di divisione. Una volta avvenuta la divisione, la procedura di pignoramento prosegue regolarmente ma solo sulla parte del bene (questa volta in natura) di proprietà del debitore.
Il giudice può anche disporre la vendita della sola quota del bene indiviso; in tal caso resta ferma la comunione sul bene ma muta uno dei comproprietari: non più il debitore, ma l’aggiudicatario. Se comunque è già difficile vendere la proprietà integrale di un immobile si può immaginare come lo sia la semplice quota.
Anche il fisco – e in particolare l’Agenzia Entrate Riscossione – può avviare il pignoramento dei beni indivisi secondo la particolare procedura di riscossione esattoriale che non passa per il tribunale ma per un’attività svolta direttamente dall’Esattore. Quest’ultimo può quindi sottoporre a pignoramento anche la quota di contitolarità del debitore su beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari siano obbligati verso il creditore. In questo caso effettua il pignoramento mediante la trascrizione dell’avviso di vendita della quota idealmente riferibile al debitore d’imposta. L’Agente per la riscossione notifica ai contitolari del debitore, un avviso di pignoramento con avvertimento di non lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine del giudice; la finalità dell’avviso è impedire che i contitolari procedano alla divisione consensuale dell’immobile in pregiudizio del creditore (ad esempio assegnando al debitore una quota inferiore di quella che gli spetterebbe per legge).
Il creditore o i comproprietari possono presentare richiesta al giudice dell’esecuzione di provvedere alla separazione della quota in natura spettante al debitore, lasciando il bene indiviso per le altre quote.
Se la separazione non è possibile (o in mancanza di istanza), il giudice dell’esecuzione procede alla divisione secondo le regole generali dettate dal codice civile in materia di divisione di immobili in comunione. In questo caso, l’esecuzione è sospesa fino a quando le parti raggiungono un accordo sulla divisione o fino a che non viene emessa la sentenza di divisione.
Se non è possibile la separazione dei beni e si debba preferire la vendita della quota indivisa, il giudice autorizza l’esecuzione forzata sulla quota stessa. In questo caso, resta ferma la comunione ma non più col debitore bensì con il nuovo aggiudicatario (se c’è qualcuno interessato).
Pignoramento di una quota di beni mobili
Le stesse regole relative al pignoramento dei beni immobili riguardano, laddove compatibili, anche i beni mobili come arredi, oggetti di valore, elettrodomestici, veicoli, ecc. In tali ipotesi la divisione in natura è ancora più difficile. Ma è altrettanto difficile pensare di poter vendere ormai un bene che non abbia un consistente valore. Sicché difficilmente si procede al pignoramento di beni mobili in comproprietà.
Pignoramento di un conto corrente cointestato
L’ultimo caso di pignoramento di una quota di proprietà riguarda i soldi e, in particolare, quelli depositati sul conto corrente. In tal caso, la legge stabilisce che il conto corrente cointestato si presume essere diviso per pari quote tra i contitolari, salvo dimostrazione che la contitolarità è solo apparente ed è strumentale ad altri scopi. Facciamo due esempi. Immaginiamo una persona anziana che cointesta il proprio conto corrente, su cui gli viene accreditata mensilmente la pensione, al nipote con cui convive; ciò onde consentire a quest’ultimo di operare meglio allo sportello per effettuare prelievi, pagamenti di imposte ed utenze. Si pensi anche al caso del marito imprenditore che, temendo un pignoramento del conto, lo cointesta alla moglie per limitare i danni al 50% della giacenza. In entrambi i casi il creditore può dimostrare che la cointestazione costituisce una simulazione e così pignorare il 100% delle somme.
La procedura di pignoramento del conto cointestato è la stessa di quella ordinaria, con un atto notificato tanto alla banca o alla posta, tanto al debitore. Da tale momento le somme pignorate – e solo quelle – non possono essere più prelevate fino a quando non ci sarà stata l’udienza davanti al giudice dell’esecuzione. In tale occasione il tribunale disporrà l’assegnazione delle somme pignorate al creditore procedente. Tale assegnazione non può superare la quota spettante al debitore. Per cui, ad esempio, su un conto cointestato a moglie e marito, con 10mila euro di depositi, il creditore di uno dei due coniugi può prendere solo il 50% (5mila euro) e non oltre.
Fonte: https://www.laleggepertutti.it/199332_pignoramento-di-una-quota-di-proprieta