Avviso di notifica di atti giudiziari lasciato dal postino nella cassetta delle lettere: che significa?
21 Dicembre 2018
Chi è poco pratico di tribunali, potrebbe non essere a conoscenza dell’esatto significato del termine “atti giudiziari”, termine che ricorre spesso negli avvisi rilasciati dal postino nella cassetta delle lettere quando tenta di notificare un atto, ma non ci riesce per temporanea assenza del destinatario.
Indice
- 1 Cosa si intende per atti giudiziari?
- 2 Sentenze
- 3 Ordinanze
- 4 Decreti
- 5 Citazioni
- 6 Precetti
- 7 Intimazioni a testimoni
Cosa si intende per atti giudiziari?
In senso lato, gli atti giudiziari sono tutti quegli atti che provengono da organi del tribunale (giudici, cancellerie, ufficiali giudiziari, ecc.) sia esso civile o penale. Non sono “atti giudiziari” quelli che provengono da autorità amministrative come polizia, carabinieri, prefettura, Comune, Agenzia delle Entrate, Equitalia, Inps, Autorità garanti varie, ecc.
Perché si possa parlare di atti giudiziari non è necessario (ai fini postali) che l’autore sia necessariamente un giudice (si pensi al rinvio a giudizio in un processo penale). L’autore potrebbe essere un avvocato che notifica l’atto da sé redatto attraverso l’ufficiale giudiziario (v. atto di citazione, intimazione a comparire come testimoni in una causa, ecc.).
Di norma si riconosce un atto giudiziario dal colore della busta che non è, come di consueto, bianca, bensì di colore verde.
Tuttavia, l’elenco degli atti giudiziari, sebbene tipico nella forma (sentenze, decreti, ecc.), è estremamente esteso per quanto riguarda il contenuto. Per cui è impossibile dire, in anticipo, quale tipo di atto giudiziario il postino abbia tentato di notificarci se la busta non viene materialmente aperta. La cosa migliore, peraltro, è non fare gli struzzi e ritirare il plico (del resto, diversamente la notifica si considera ugualmente avvenuta e gli effetti giudici si compiono lo stesso).
In questo articolo ci limiteremo a indicare i principali atti che possono essere notificati nelle forme degli atti giudiziari.
Sentenze
La sentenza è il provvedimento solenne del giudice che contiene la decisione del merito della causa o di una questione pregiudiziale o di rito. Essa è pronunciata dal giudice monocratico o dal collegio, quando il giudice è collegiale.
La sentenza è irrevocabile da parte del giudice che l’ha emessa, poiché il potere giurisdizionale su un dato oggetto può essere esercitato una sola volta (principio del “ne bis in idem”). Il cambiamento della sentenza può avvenire ad opera di un altro giudice per mezzo dell’impugnazione (salvo il caso della revocazione) sempre che l’impugnazione stessa sia ammissibile.
La sentenza può diventare definitiva quando “passa in giudicato” diventando immutabile, se non viene impugnata o sono esauriti i mezzi di impugnazione contro di essa.
Ordinanze
L’esempio più ricorrente è l’ordinanza di sfratto.
L’ordinanza è il provvedimento che il giudice emana durante il procedimento per regolarne lo svolgimento e per risolvere questioni procedurali che possono insorgere tra le parti. A differenza della sentenza, l’ordinanza ha efficacia provvisoria in quanto destinata a essere superata dalla successiva sentenza. Essa è revocabile o modificabile da parte del giudice che l’ha emessa.
In generale tutti i provvedimenti del giudice istruttore hanno la forma dell’ordinanza, salvo che la legge disponga altrimenti.
L’ordinanza dev’essere sinteticamente motivata e può essere pronunciata:
- – in udienza e viene inserita nel processo verbale;
- – fuori udienza (cosiddetta riservata ordinanza).
Essa non può mai pregiudicare la decisione della causa.
Nel procedimento per convalida di sfratto l’ordinanza ha, in via eccezionale, contenuto decisorio: il giudice può infatti emanare un’ordinanza di convalida di sfratto o di rilascio dell’immobile.
Il giudice pronuncia con ordinanza:
- – le condanne a pene pecuniarie, quando la legge non dispone altrimenti. Se l’ordinanza è pronunciata in udienza in presenza dell’interessato e previa contestazione dell’addebito non è impugnabile; diversamente il cancelliere la notifica al condannato che nel termine perentorio di 3 giorni, può proporre reclamo con ricorso al giudice che l’ha pronunciata il quale pronuncia sul reclamo con ordinanza non impugnabile. Entrambe le ordinanze di condanna costituiscono titolo esecutivo;
- – la litispendenza;
- – la connessione fra cause;
- – la propria incompetenza;
- – il regolamento di competenza;
- – i provvedimenti che anticipano, in corso di causa, gli effetti della pronuncia definitiva di condanna: l’ordinanza di pagamento di somme non contestate, l’ordinanza di ingiunzione di pagamento o di consegna a una delle parti, l’ordinanza di condanna al pagamento di somme o alla consegna o al rilascio di beni.
Il collegio emette ordinanza sia quando provvede sull’istruzione della causa sia quando decide una questione di competenza. In quest’ultimo caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa.
Decreti
L’esempio più ricorrente è il decreto ingiuntivo.
Il giudice pronuncia il decreto d’ufficio o su istanza di parte quando decide su attività relative al processo, ma anche quando dispone provvedimenti cautelari o adotta decisioni che rientrano nella volontaria giurisdizione.
Il decreto è di regola adottato fuori dell’udienza, senza contraddittorio delle parti, fatte salve alcune eccezioni.
Di regola il decreto non deve essere motivato, fatta eccezione per alcuni casi espressamente indicati per i quali la motivazione non dev’essere ampia come quella della sentenza, né succinta come quella dell’ordinanza, ma può essere sommaria ossia contenere i soli elementi che hanno convinto il giudice a emettere il provvedimento.
Citazioni
Come detto in apertura, ai fini postali un atto giudiziario, però, non è necessariamente ciò che proviene dal tribunale, ma anche ciò che viene notificato a mezzo degli organi del tribunale e, in particolare, dell’ufficiale giudiziario. Il caso emblematico è quello di una citazione in una causa civile.
Precetti
Anche il precetto viene notificato con la forma degli atti giudiziari, quindi con le buste verdi. Il precetto, ricordiamo, è l’avviso dell’imminente avvio del pignoramento, con intimazione a pagare le somme entro 10 giorni.
Intimazioni a testimoni
Un caso assai ricorrente di notifica attraverso le forme degli atti giudiziari è quello dell’avviso ai testimoni a comparire in udienza per essere escussi davanti al giudice e alla presenza degli avvocati di una parte.
Fonte articolo: sito web La Legge per Tutti, url https://www.laleggepertutti.it/105936_notifica-per-posta-cosa-sono-gli-atti-giudiziari/amp?fbclid=IwAR0TzBVYQM52LCUoANd7_a1afwCW1E8b-9AX9WFLpvNnlAXS1xM4HF-KfuM