Cosa accade nel caso in cui il debitore non paghi una o più rate del mutuo? Cosa può fare la banca per riprendersi i soldi?
L’impossibilità di procedere al rimborso della rate del mutuo è un fenomeno tutt’altro che raro. Poniamo il caso di una persona che abbia contratto un mutuo per l’acquisto della propria abitazione: nel momento in cui ha contratto il debito aveva un lavoro e dunque un reddito che gli consentiva mensilmente di far fronte al pagamento delle rate. Trascorso qualche anno e pagate regolarmente le rate del mutuo, lo sfortunato debitore si ritrova senza lavoro e, dunque, senza i soldi per far fronte al regolare pagamento. Che accade in questi casi?
In primo luogo è bene sapere che a seguito del mancato pagamento del mutuo ed a seguito di solleciti bonari, la banca si può attivare attraverso procedure esecutive per il recupero del proprio credito, pertanto se è in possesso di una garanzia reale (l’ipoteca) attiverà una procedura di espropriazione immobiliare pignorando il bene oggetto di ipoteca e mettendolo all’asta. Al contrario, nel caso in cui si era fatta rilasciare una garanzia personale (la fideiussione), la banca può procedere a soddisfarsi su qualunque bene del garante e dunque su stipendio, pensione, conto corrente, beni mobili o beni immobili (anche intestati per quota).
La banca, infatti, nel caso in cui non riceva riscontri ai solleciti bonari da parte del debitore che non procede al pagamento di una o più rate del mutuo, provvederà a classificare la posizione come “a sofferenza” e dell’insolvenza verrà interessato l’ufficio legale per il recupero.
Il primo fenomeno giuridicamente rilevante in caso di insolvenza è la risoluzione del contratto. Vediamo di cosa si tratta.
Indice
- 1 Cos’è la risoluzione del contratto di mutuo?
- 2 Mutuo non pagato: cosa sono le segnalazioni?
- 3 Interessi di mora e anatocismo: come funzionano?
- 4 Mutuo non pagato: pignoramento ed esecuzione
- 5 Mutuo non pagato: la garanzia ipotecaria
- 6 Mutuo troppo alto: come ridurlo?
- 7 Mutuo: come sospendere il pagamento delle rate
Cos’è la risoluzione del contratto di mutuo?
Il primo effetto dell’inadempimento del contratto di mutuo per una o più rate è la risoluzione del contratto, ossia lo scioglimento del vincolo contrattuale che lega la banca al cliente. La risoluzione ha un effetto giuridico dirompente: a seguito della risoluzione del contratto, infatti, la banca ha il diritto di chiedere al mutuatario la restituzione immediata dell’intero nonostante l’accordo originario prevedesse la restituzione in rate. La strada dello scioglimento del contratto viene percorsa solo quando non ci sono più ragioni per ritenere che il debitore pagherà più il proprio debito, sicché è più conveniente procedere subito al pignoramento per l’intero importo prestato.
Nel momento in cui la banca decide di avvalersi della clausola contrattuale che le consente di risolvere automaticamente il contratto in caso di mancato o ritardato pagamento di una o più rate, il mutuatario è obbligato a restituire subito l’intera somma ricevuta, corrispondendo, oltre l’importo delle rate già scadute, la quota di capitale residua, con gli interessi di mora al tasso convenzionale sull’intera somma dovuta, ma non anche gli interessi conglobati nelle rate a scadere.
Si tratta, però, di una opzione che le stesse banche attuano come soluzione estrema, essendo ben consapevoli che è più facile rientrare del proprio credito facendo pagare al debitore poco per volta che non tutto in un’unica soluzione. Tanto ciò è vero che sovente le banche preferiscono accordarsi con il debitore e concordare il cosiddetto saldo e stralcio. In caso di esposizioni debitorie, infatti, il saldo e stralcio si rivela uno strumento efficace che permette di chiudere un debito con una somma inferiore rispetto all’importo originario. Esso consiste in una transazione attraverso la quale le parti interessate risolvono in via bonaria il rientro del debito in modo da ottenere da una parte, una riduzione delle somme residue che il debitore deve corrispondere alla banca (o ad altro creditore) e dall’altra, la soddisfazione più rapida delle ragioni del creditore.
Mutuo non pagato: cosa sono le segnalazioni?
Tra le altre conseguenze negative del mancato rimborso della rate del mutuo vi sono le segnalazioni che possono essere di due tipi:
- segnalazione alla Crif ;
- segnalazione Centrale Rischi della banca d’Italia che deve essere fondata su rischi concreti di assenza di liquidità non solo contingenti.
Interessi di mora e anatocismo: come funzionano?
Il ritardo nel pagamento delle rate del mutuo può avere anche altre conseguenze per il debitore. Infatti, la nuova legge sull’anatocismo bancario stabilisce che la banca può chiedere gli interessi sugli interessi non corrisposti una sola volta all’anno sempre che si tratti di interessi moratori. In buona sostanza, se gli interessi sul capitale non possono mai produrre altri interessi, quando invece il debitore è in mora perché non ha pagato la rata, gli interessi su tale rata (detti «interessi moratori») dopo 12 mesi producono a loro volta altri interessi così aumentando le somme.
Mutuo non pagato: pignoramento ed esecuzione
Come noto il contratto di mutuo bancario viene concluso alla presenza di un notaio. In tal caso esso ha valore di titolo esecutivo: ha cioè la stessa forza di una sentenza o un decreto ingiuntivo esecutivo e consente alla banca di procedere direttamente al pignoramento. L’istituto di credito deve soltanto farlo precedere da un atto di precetto, ossia dall’intimazione al debitore di adempiere nei 10 giorni di tempo.
Alla scadenza dei 10 giorni la banca può avviare il pignoramento dei beni del debitore. Il precetto scade dopo 90 giorni dalla sua notifica al debitore e, in tal caso, la banca che voglia avviare l’esecuzione forzata deve notificarne uno nuovo.
Se invece il mutuo non è contenuto in un atto pubblico notarile, per avviare il pignoramento è necessario ottenere un titolo esecutivo, quale può essere il decreto ingiuntivo. Questo viene notificato al debitore, il quale ha 40 giorni di tempo per decidere se pagare o se fare opposizione. Con l’opposizione si avvia una vera e propria causa per contestare l’entità o l’esistenza del debito. Attualmente le contestazioni più frequenti per cercare di arginare le pretese delle banche riguardano la verifica dell’anatocismo o degli interessi usurari.
Mutuo non pagato: la garanzia ipotecaria
Se la banca ha concesso il mutuo previa iscrizione ipotecaria sull’immobile del debitore o di un terzo – detto terzo datore di ipoteca – può avviare l’esecuzione direttamente sulla casa o sul terreno ipotecato, così potendo soddisfare, in via privilegiata rispetto agli altri creditori, il proprio credito relativo alle rate scadute, agli interessi moratori maturati e alle spese sostenute con il ricavato della vendita.
Mutuo troppo alto: come ridurlo?
Se il mutuo è diventato troppo alto in relazione alla mutata situazione economica, è il caso di verificare possibili strade per cercare di ridurlo. Difatti, in determinati casi è possibile sospendere il pagamento del mutuo. Non sono pochi, infatti, coloro che dopo aver acceso un mutuo per l’acquisto della prima casa si trovino, poi, nelle condizioni di non riuscire a farvi fronte.
Un’alternativa altrettanto valida potrebbe essere la surroga o ancora la rinegoziazione del mutuo.
Mutuo: come sospendere il pagamento delle rate
Non sono pochi coloro che dopo aver acceso un mutuo per l’acquisto della prima casa si trovino, poi, nelle condizioni di non riuscire a farvi fronte. Chi possiede una casa e sta pagando le rate non di rado si domanda se ci sia un modo per chiedere ed ottenere la sospensione del pagamento del mutuo in caso di gravi difficoltà economiche.
Infatti, per far fronte alle difficoltà economiche di chi non riesce a pagare le rate del proprio mutuo, la legge [1] ha previsto l’istituzione del c.d. Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa [2]. Il Fondo consente a chi versi in difficoltà economica di richiedere alla banca la sospensione del pagamento dell’intera rata del mutuo fino ad un massimo di due volte, per complessivi 18 mesi. La sospensione del mutuo consente, dunque, di “congelare” temporaneamente il pagamento delle rate ed ha l’effetto di prorogare la durata del contratto e delle garanzie per un periodo uguale alla durata della sospensione. Al termine della stessa, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente prevista dal contratto (salvo l’eventuale rinegoziazione del mutuo tra le parti).
note
[1] L. n. 244 del 24.12.2007.
[2] L’operatività del Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa, di cui all’art. 2 comma 475 e ss. della l. n. 244 del 2007 (cit.) è stata avviata il 27.04.2013.
Fonte: https://business.laleggepertutti.it/31400_mutuo-non-pagato-quali-conseguenze