Tempo sino al 31 marzo per presentare domanda di disoccupazione agricola: chi ne ha diritto, quali sono i requisiti, a quanto ammonta.
Scade il 31 marzo il termine per presentare le domande di disoccupazione agricola 2018, per i lavoratori dell’agricoltura che hanno alle spalle almeno 102 giornate di lavoro nell’ultimo biennio: ai dipendenti del settore agricolo, difatti, non si applica la disciplina generale della disoccupazione Naspi, in quanto per loro valgono delle disposizioni particolari. Vediamo allora, in questa breve guida, come e in quali casi si deve presentare la domanda di disoccupazione agricola 2018, chi ha diritto alla prestazione, quali requisiti deve avere, a quanto ammonta l’indennità e quando viene pagata.
Chi ha diritto alla disoccupazione agricola 2018
Hanno diritto alla disoccupazione agricola ordinaria 2018 i lavoratori del settore che possiedono i seguenti requisiti:
- almeno 102 giornate contribuite nel biennio precedente alla domanda (2016/2017), ossia 102 contributi giornalieri; possono essere computate, a tal fine, anche i contributi figurativi accreditati per maternità e congedo parentale;
- anzianità contributiva pari a 2 anni (cioè iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni, o iscrizione negli elenchi per l’anno di competenza della prestazione, assieme all’accreditamento di almeno un contributo da lavoro dipendente non agricolo precedente al biennio di riferimento);
- iscrizione negli elenchi nominativi degli operai agricoli relativi all’anno per il quale viene richiesta l’indennità, oppure aver svolto attività di lavoro dipendente agricolo con qualifica di operaio a tempo indeterminato per parte dell’anno di competenza della prestazione.
I lavoratori aventi diritto, in particolare, sono:
- operai agricoli a tempo determinato (OTD);
- piccoli coloni;
- compartecipanti familiari;
- piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi con versamenti volontari;
- operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell’anno (OTI).
La cessazione del rapporto lavorativo, per aver diritto alla disoccupazione agricola 2018, deve essersi verificata nell’anno 2017. Non si ha diritto all’indennità se il lavoratore si è dimesso (a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa, o avvenute nel periodo protetto per maternità/paternità).
Chi non ha diritto alla disoccupazione agricola 2018
Nello specifico, sono esclusi dalla disoccupazione agricola 2018:
- i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
- i lavoratori iscritti in una delle gestioni Inps dei lavoratori autonomi o nella gestione separata per l’intero anno, ovvero per parte dell’anno, se il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;
- i lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione; se il pensionamento avviene in corso d’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi che precedono la decorrenza della pensione;
- i lavoratori che si dimettono volontariamente, ad eccezione, come già esposto, di dimissioni per giusta causa o durante il periodo tutelato di maternità o paternità;
- i lavoratori che hanno presentato la domanda di disoccupazione agricola oltre la scadenza.
A quanto ammonta la disoccupazione agricola 2018
La disoccupazione agricola è pari al 40% della retribuzione di riferimento del lavoratore, moltiplicata per il numero di giornate lavorate (al netto del contributo di solidarietà del 9%, per ogni giornata indennizzata nel limite massimo di 150 giorni).
La disoccupazione agricola per gli operai a tempo indeterminato è pari al 30% del salario percepito nel 2017 dal lavoratore, moltiplicato per il numero di giornate svolte; non è sottratto il contributo di solidarietà.
L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366 negli anni bisestili) giornate annue, dalle quali vanno detratte: le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo; le giornate di lavoro in proprio; le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità e infortunio e quelle non indennizzabili (ad esempio per espatrio definitivo).
Come si calcola la disoccupazione agricola 2018
Facciamo un esempio per capire come si calcola la disoccupazione agricola:
- prendiamo come riferimento un lavoratore agricolo che possiede 130 giornate di lavoro indennizzabili nell’anno, con una paga (o meglio una retribuzione di riferimento) di 50 euro;
- la disoccupazione agricola alla quale ha diritto per ogni giornata è pari a 18,20 euro al netto dei contributi (50 euro per 40%);
- l’indennità totale alla quale ha diritto è pari a 2.366 euro (18,20 x 130 giornate).
Com’è pagata la disoccupazione agricola 2018
L’indennità di disoccupazione agricola è erogata in un’unica soluzione, dunque non in misura mensile come avviene per la disoccupazione non agricola.
Le modalità di pagamento sono:
- accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta di pagamento prepagata dotata di Iban (il richiedente deve essere intestatario dell’Iban);
- bonifico presso lo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per codice (il pagamento in contanti è consentito solo per importi fino a mille euro), previo accertamento dell’identità del percettore, tramite:
- il documento di riconoscimento;
- il codice fiscale;
- la consegna dell’originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento inviata all’interessato via posta.
Esistono inoltre 2 massimali per la prestazione, resi noti annualmente dall’Inps tramite un’apposita circolare.
L’indennità di disoccupazione agricola può essere revocata?
L’indennità di disoccupazione agricola decorre dopo un mese dall’invio della domanda. La successiva rioccupazione non preclude il godimento della prestazione, poiché il trattamento si riferisce all’anno precedente alla presentazione della domanda. In pratica, a differenza della Naspi, la disoccupazione si riferisce a un evento già cessato e non appena cominciato.
Contributi figurativi sulla disoccupazione agricola
Il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola determina automaticamente l’accredito dei contributi figurativi, calcolati sottraendo dal parametro 270 (270 giornate, nel settore agricolo, valgono un anno intero ai fini pensionistici) le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo. Le giornate accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti.
Per coloro che, nell’anno di competenza della prestazione di disoccupazione agricola, sono iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate o abbiano svolto attività lavorativa dipendente agricola ed eventualmente non agricola per più di 150 giorni, le prime 90 giornate di accredito figurativo sono valide ai fini del diritto alla pensione anticipata.
Come inviare la domanda di disoccupazione agricola 2018
La domanda di disoccupazione agricola deve essere inviata all’Inps entro il termine perentorio del 31 marzo 2018, tramite i seguenti canali:
- patronati;
- portale web dell’Istituto (sezione servizi al cittadino: l’interessato deve premunirsi del codice pin o del nuovo spid per l’accesso ai servizi pubblici online);
- contact center Inps Inail, al numero 803.164 (è necessario anche in questo caso il possesso del Pin).
Fonte: https://www.laleggepertutti.it/199123_domanda-disoccupazione-agricola-2018