29 ottobre 2018
Hai saltato le rate della “rottamazione bis”? Entro il 7 dicembre puoi metterti in regola e ripartire! Se paghi le rate di luglio, settembre e ottobre 2018, verrai automaticamente ammesso ai benefici della Definizione agevolata prevista dall’art. 3 del Decreto Legge n. 119/2018 (cosiddetta “rottamazione-ter”).
Chi ha già aderito alla Definizione agevolata prevista dal Decreto Legge n. 148/2017 (cosiddetta “rottamazione bis”) ma non è riuscito a saldare le prime due rate scadute a luglio e settembre, può regolarizzare la propria situazione entro il 7 dicembre 2018. Entro lo stesso termine dovrà essere pagata anche la rata in precedenza fissata al 31 ottobre.
L’art. 3 del Decreto Legge n. 119/2018 stabilisce, infatti, che i contribuenti che pagano gli importi scaduti (luglio, settembre e ottobre) entro il prossimo 7 dicembre rientreranno automaticamente nei benefici previsti dalla “Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione” dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”).
A tal fine, senza alcun ulteriore adempimento a carico dei debitori, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2019 una nuova “Comunicazione” con il differimento dell’importo residuo da pagare relativo alla Definizione agevolata 2000/17 (cosiddetta “rottamazione bis”) ripartito in 10 rate di pari importo (5 anni) con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019. Gli interessi a decorrere dal 1° agosto 2019 saranno calcolati nella misura dello 0,3%.
Come pagare le rate della rottamazione-bis entro il 7 dicembre
Per effettuare il pagamento delle rate, è necessario utilizzare i bollettini delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” già inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione.
Una copia della Comunicazione è disponibile nell’area riservata del portale.
In ogni caso, senza necessità di pin e password personali, puoi chiederne una copia compilando il form dedicato qui di seguito.
Basta inserire il codice fiscale del soggetto per il quale è stata richiesta la Definizione agevolata, allegare la documentazione necessaria al riconoscimento e indicare la casella e-mail dove ricevere la comunicazione.
Accedi al form per richiedere copia della Comunicazione
Consulta le modalità di pagamento
Si precisa inoltre, che eventuali somme che dovessero essere versate, dopo la data di entrata in vigore del decreto, riferite a carichi rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 4 del decreto stesso, saranno imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella Definizione agevolata 2000/17 (cosiddetta “rottamazione-bis”) o altrimenti, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, saranno rimborsate.
Si ricorda che, in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento delle rate della Definizione agevolata 2000/17 (cosiddetta “rottamazione-bis”) in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, entro la scadenza del 7 dicembre prossimo, per gli stessi carichi non si potrà più accedere alla nuova Definizione agevolata (cosiddetta “rottamazione-ter”) e Agenzia delle entrate-Riscossione, come stabilito dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione.