La procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento consente un forte abbattimento dell’esposizione debitoria e la possibilità di un pagamento rateale anche dei debiti fiscali
14 Giugno 2018
Con la crisi economica dell’ultimo decennio il fenomeno dell’eccessivo indebitamento è diventato sempre più diffuso. Non solo imprese e operatori commerciali, ma anche lavoratori che avendo perso il posto di lavoro non sono più stati in grado di far fronte ai propri debiti. Non sono rari i casi di quei padri di famiglia che, ad esempio, perso il lavoro, non sono stati più in grado di pagare il mutuo alla propria banca, o di quei piccoli imprenditori in crisi i quali, volendo continuare a pagare i dipendenti della propria azienda, in attesa di tempi migliori abbiano scelto di non pagare alcuni tributi, con la inevitabile conseguenza di maturare una esposizione debitoria (maggiorata di interessi, sanzioni e aggio) nei confronti del fisco.
Talvolta, queste situazioni di indebitamento incontrollato hanno condotto i protagonisti a decisioni estreme come quella di togliersi la vita. Per cercare di porre un argine a questa situazione, nel 2012 è stata pensata una legge apposita [1], in proposito ribattezzata dalla stampa come “salva suicidi”. L’intento della legge in commento è quello di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento: il debitore non soggetto a fallimento, infatti, può concludere un accordo con i creditori nell’ambito di una procedura denominata «Composizione della crisi da sovraindebitamento», che soddisfa i creditori senza trascurare i bisogni della famiglia del debitore e delle sue reali capacità di pagamento. In concreto la legge consente ad alcuni soggetti non fallibili in gravi difficoltà economiche (come professionisti, pensionati, piccoli imprenditori) di avviare una procedura diretta a conseguire la liberazione integrale dai propri debiti (anche fiscali), mediante un pagamento rateale concordato nonché con una forte riduzione dell’esposizione debitoria complessiva.
La legge in questione, prevede in realtà tre diverse procedure:
- l’accordo del debitore.
- la liquidazione dei beni.
- il piano del consumatore.
Sebbene in tutti e tre i casi la procedura sia abbastanza snella, nell’applicazione pratica la legge ha creato, sin dal suo nascere, una serie di problemi e di dubbi interpretativi sia per gli operatori del diritto che per i cittadini e gli imprenditori. Qual è la procedura da seguire, i documenti da presentare? Vediamone meglio i contenuti e i dettagli.
Indice
- 1 Sovraindebitamento: che vuol dire?
- 2 Sovraindebitamento: quali benefici dalla procedura?
- 3 Sovraindebitamento: dove e come attivare la procedura
- 4 Sovraindebitamento: i metodi per comporre la crisi
- 5 Sovraindebitamento: l’accordo del debitore
- 6 Accordo del debitore: effetti dell’omologazione
Sovraindebitamento: che vuol dire?
Una corretta analisi della legge in commento deve per forza di cose partire dal significato di sovraindebitamento. Con esso, infatti, ci si riferisce ad una situazione di perdurante squilibrio tra i debiti contratti e il patrimonio per farvi fronte, nonchè la definitiva incapacità del debitore ad adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. Infatti, possono fare ricorso alle procedure previste da questa legge i consumatori che non hanno più la possibilità di pagare o le imprese non soggette a fallimento, che non possono dichiarare fallimento e sono costrette a fronteggiare le pretese dei creditori.
Sovraindebitamento: quali benefici dalla procedura?
Dalla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, i soggetti ammessi possono trarre numerosi vantaggi. In primo luogo la possibilità di ridurre i debiti, pagarli ratealmente ed in proporzione alle reali possibilità del debitore ed ai fabbisogni della sua famiglia. Allo stesso tempo il beneficiario della legge può ottenere dal giudice anche la cancellazione delle segnalazioni sfavorevoli eventualmente comparse nelle banche dati del sistema creditizio, avendo così la possibilità di accedere di nuovo ai finanziamenti.
Sovraindebitamento: dove e come attivare la procedura
Il ricorso per attivare la procedura per la composizione della crisi da sovraindebitamento va presentato presso il Tribunale del luogo di residenza del debitore. Nel corso della procedura, il debitore può essere affiancato da appositi Organismi di composizione della crisi (detti Occ). Questi sono promossi da Enti pubblici, Camere di commercio o Ordini professionali e hanno le competenze professionali necessarie ad accompagnare il debitore nella redazione della proposta di composizione della sua situazione di sovraindebitamento e nell’esecuzione della stessa. Allo stato questi organismi non sono presenti in tutte le città d’Italia, per cui per quei posti in cui non sono ancora stati costituiti, il Tribunale provvede alla nomina di un professionista (avvocato, commercialista o notaio) che ne svolge il ruolo.
Sovraindebitamento: i metodi per comporre la crisi
Come anticipato i metodi per comporre la crisi da sovraindebitamento sono 3 ed in particolare:
- accordo del debitore (riservato a debitori con partita iva non soggetti a fallimento);
- piano del consumatore (riservato al consumatore stesso);
- liquidazione del patrimonio del debitore (riservato sia ai debitori con partita iva non soggetti a fallimento, che al consumatore).
Sovraindebitamento: l’accordo del debitore
L’imprenditore, l’azienda non soggetta a fallimento ed il consumatore possono proporre ai creditori un accordo per ristrutturare e definire i debiti sulla base di un piano che tenga conto delle loro effettive reali capacità di pagamento e del fabbisogno della famiglia. In concreto il piano consiste in stralci, rateazioni, cancellazione degli interessi ecc. Per la redazione del piano possono essere assistititi da un Organismo di composizione della crisi.
La proposta di accordo per la ristrutturazione del debit, è attuabile quando ci sia il consenso dei creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti [2]. Alla domanda di ammissione alla procedura per la composizione della crisi da sovraindebitamento vanno allegati una serie di documenti tra cui:
- elenco dei creditori con l’indicazione delle somme dovute;
- elenco dei beni del debitore;
- elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
- copia delle ultime 3 scritture contabili con attestazione di autenticità agli originali;
- attestazione della fattibilità della proposta (a cura dell’Occ);
- elenco delle spese necessarie per il sostentamento della famiglia del debitore;
- stato di famiglia del debitore.
Il Giudice, accertata preliminarmente la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla legge, fissa l’udienza di omologazione dell’accordo con decreto. Attraverso questo decreto il giudice ordina una serie di prescrizioni per consentire la pubblicità della proposta e l’adesione alla stessa da parte dei creditori. Non tutti i creditori, però, hanno diritto di esprimersi sulla proposta. Ad esempio i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta. Pertanto, ai fini dell’omologazione, l’accordo si ritiene raggiunto quando la proposta ottenga il consenso dei creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti ammessi ad esprimersi. Il giudice, entro 6 mesi dalla presentazione dell’istanza, deve provvedere in ordine all’omologazione.
Accordo del debitore: effetti dell’omologazione
L’accordo del debitore omologato diventa vincolante sia nei confronti del debitore sia nei confronti di tutti i creditori sorti precedentemente alla data di pubblicazione del decreto di ammissione alla procedura. Ulteriore effetto dell’omologazione dell’accordo del debitore è che i creditori con titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto dell’accordo/piano, quantomeno fino alla completa esecuzione del piano e che risultano nulli tutti gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell’accordo/piano.
Durante il periodo di esecuzione dell’accordo l’Organismo di composizione della crisi vigila sul suo corretto adempimento, mentre il Giudice si occupa di supervisionare la procedura, garantendo un controllo di legalità all’attuazione del piano.
note
[1] L. n. 3/2012.
[2] Art. 18 D. l. n. 179/2012.