Attaccabile l’immobile da parte di Agenzia Entrate Riscossione quando si hanno debiti per cartelle di pagamento non saldate.

Hai contratto una serie di debiti col fisco. Ci sono numerose cartelle accumulate nel cassetto; ma fare opposizione contro tutte sarebbe troppo costoso (e peraltro non ti garantirebbe una soluzione certa del problema). Hai sentito però parlare del fondo patrimoniale come di un sistema per tutelare la casa dal pignoramento, anche quello avviato per debiti con lo Stato. Il costo non è esorbitante (circa mille euro), di sicuro inferiore rispetto a quanto ti spetterebbe sborsare qualora decidessi di impugnare le cartelle. Così hai intenzione di prendere un appuntamento dal notaio per procedere. Senonché il direttore della banca ti ha suggerito di non farlo: in primo luogo perché, anche se c’è il fondo patrimoniale, resterebbe pur sempre l’ipoteca che l’istituto di credito ha acceso a garanzia del mutuo (che ancora non hai pagato); in secondo luogo perché, in caso di debiti col fisco, la casa nel fondo patrimoniale è pignorabile ugualmente. È davvero così? La risposta è stata di recente fornita dalla Cassazione [1]. Ecco quali sono stati i chiarimenti dei giudici supremi.

Il fondo patrimoniale tutela la casa?

Sebbene il fondo patrimoniale sia una sorta di scudo dei beni in esso inseriti contro eventuali aggressioni (pignoramenti) da parte dei creditori, esso non può essere opposto per tutte quelle volte in cui il debito nasce per far fronte ad esigenze della famiglia [2]. Si pensi alle spese condominiali che, di certo, essendo connesse alla casa e quindi all’esigenza abitativa, sono collegate al bene primario della famiglia; ne deriva che la casa nel fondo patrimoniale può essere oggetto di esecuzione forzata da parte dell’amministratore di condominio. Stesso discorso deve farsi per la banca che ha acceso un mutuo per l’acquisto della casa stessa o per le obbligazioni necessarie a far studiare i figli. Ma nel concetto di «bisogni familiari» rientrano anche le tasse collegate all’attività lavorativa (cosa, più del lavoro, è necessario al nucleo familiare?) e – ovviamente – all’immobile.

Dunque, quando l’imposta è strumentale ai bisogni della famiglia, è possibile sia pignorare la casa nel fondo, sia iscrivervi un’ipoteca.

Il criterio per identificare i debiti per i quali può avere luogo il pignoramento sul fondo patrimoniale va ricercato – si legge nella sentenza in commento – non già nella natura dell’obbligazione, ma nella relazione tra ciò che l’ha generata e i bisogni della famiglia; pertanto anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità.

Quanto poi ai criteri cui tale accertamento deve conformarsi, come visto, sono ricompresi nei detti bisogni familiari, anche le esigenze volte al pieno mantenimento e sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, «con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi» [3]. Peraltro «anche operazioni meramente speculative possono essere ricondotte ai bisogni della famiglia, allorché appaia certo, in punto di fatto, che esse siano state poste in essere al solo fine di impedire un danno sicuro al nucleo familiare» [4].

Fondo patrimoniale e ipoteca

In generale l’orientamento dei giudici è quello di ritenere sempre possibile l’ipoteca sulla casa nel fondo patrimoniale: l’ipoteca non è infatti un atto di esecuzione forzata e non implica necessariamente il pignoramento. Essa è solo una misura cautelare che iscrive il creditore per garantirsi un diritto di precedenza sulle somme ricavate da una eventuale vendita forzata del bene. Il fondo patrimoniale invece è volto a impedire l’esecuzione forzata. Ma, come detto, esso è insensibile ai debiti contratti per i bisogni della famiglia, tra questi rientrandovi anche le imposte collegate ai suddetti bisogni. Il che significa che, quando un contribuente non paga le tasse collegate al reddito, all’impresa, alla casa è del tutto inutile andare dal notaio a creare il fondo patrimoniale, visto che la casa in esso inserita resta pignorabile in qualsiasi momento (quindi anche a distanza di numerosi anni), nonostante il fondo stesso.

Grava comunque sul debitore, che vuol contestare la impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari.

Il debito deve essere anteriore o posteriore al fondo?

È del tutto irrilevante il fatto che il debito tributario sia anteriore o posteriore alla costituzione del fondo patrimoniale: nonostante tale scudo, infatti, la casa è ugualmente pignorabile in entrambi i casi.

Ma la casa non è impignorabile?

Una buona notizia in tutto questo: se si tratta della prima casa, adibita a civile abitazione, su cui hai la residenza, che non è accatastata nelle categorie A/8 e A/9, non hai alcun bisogno di metterla nel fondo patrimoniale per proteggerti dal fisco, visto che essa è impignorabile almeno per l’agente della riscossione (lo resta però per tutti gli altri creditori come la banca).

note

[1] Cass. ord. n. 8881/18 dell’11.04.2018.

[2] L’art. 167 cod. civ. stabilisce che «Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia…».

L’art. 170 cod. civ., a sua volta, dispone che «La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia».

[3] Cass. sent. n. 5684/06.

[4] Cass. sent. n. 15862/2010.

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 8 marzo – 11 aprile 2018, n. 8881
Presidente Cirillo – Relatore Manzon

Rilevato che
Con sentenza in data 17 ottobre 2016 la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna accoglieva l’appello proposto da C.A.G. avverso la sentenza n. 167/1/12 della Commissione Tributaria Provinciale di Modena che ne aveva respinto il ricorso contro l’iscrizione ipotecaria notificatagli dall’Agente della riscossione in data 6 ottobre 2010 e successivamente eseguita su beni immobili ricompresi in un fondo patrimoniale costituito ex artt. 167 ss. cod. civ..
La CTR osservava in particolare che, pur ammettendosi in astratto l’iscrizione ipotecaria anche sui beni facenti parte del fondo patrimoniale famigliare, tuttavia essendo il fondo de quo costituito sin dal 1992, ciò, di per sé, implicava l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria impugnata.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agente della riscossione deducendo tre motivi.
Gli intimati contribuente ed agenzia fiscale non si sono difesi.
Considerato che
Con il primo, il secondo ed il terzo motivo – ex art. 360, primo comma, nn. 3-4, cod. proc. civ. – l’Agente della riscossione ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative ed il vizio motivazionale radicale, poiché la Commissione tributaria regionale, pur ammettendo l’astratta iscrivibilità dell’ipoteca per crediti tributari su beni costituiti in fondo patrimoniale, ne ha escluso la legittimità nel caso di specie perché il fondo de quo è stato istituito nel 1992.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono fondate.
Va ribadito che:
– «In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23876 del 23/11/2015, Rv. 637586- 01);
– «In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell’obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa del coniuge, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3738 del 24/02/2015, Rv. 634646 – 01);
– «In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore» (Sez. 5, Sentenza n. 22761 del 09/11/2016, Rv. 641645- 01).
La sentenza impugnata contrasta con i principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali.
La CFR emiliana infatti, pur ammettendo l’iscrivibilità dell’ipoteca fiscale su beni costituiti in fondo patrimoniale ex artt. 167, ss. cod. civ., tuttavia si è limitata ad escluderne la legittimità nel caso di specie per il solo fatto che il fondo fosse stato costituito nel 1992, senza peraltro minimamente spiegare la ragione giuridica di tale suo convincimento e non essendo la stessa altrimenti percepibile dal tenore della pronuncia.
Ciò di per sé costituisce motivo di illegittimità della pronuncia medesima, secondo il principio di diritto che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01).
Peraltro, la sentenza impugnata è comunque errata in diritto appunto per il contrasto evidente con gli arresti giurisprudenziali citati sopra ed in particolare perché non ha in alcun modo affrontato la questione dell’estraneità ai “bisogni della famiglia” dei debiti tributari titolanti l’iscrizione ipotecaria de qua né quella della conoscenza di tale circostanza da parte dell’Agente della riscossione nè quella dell’onere probatorio della circostanza medesima, in quanto gravante sul contribuente ipotecato ed essendo in merito irrilevante la riferibilità dei debiti medesimi all’esercizio (come nel caso di specie) di un impresa. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motivi proposti, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/200968_debiti-col-fisco-la-casa-nel-fondo-patrimoniale-e-pignorabile