Sovraindebitamento: ammissione al programma presentato dal debitore anche se questi non è obbligato a devolvere ai creditori tutti i suoi beni.

01 agosto 2018

Avrai certamente sentito parlare della legge 3/2012 “salvasuicidi” o anche detta “legge sul sovraindebitamento” [1]. Da tutti acclamata come la panacea per chi si è indebitato oltre le proprie possibilità e non riesce ad uscire dalla situazione di crisi se non trovando un accordo bonario con i creditori, è spesso di difficile attuazione a causa di una serie di ostacoli. Non ci sono solo i costi e la difficoltà, tutt’oggi, di trovare professionisti competenti nel settore. Da un lato, il debitore “autentico” è spesso nullatenente e non ha beni da offrire ai creditori per promuovere un saldo e stralcio; del resto, se ne avesse, questi ultimi li avrebbero già pignorati rifiutando qualsiasi offerta bonaria. Dall’altro lato, anche chi ha qualche bene di proprietà preferisce tentare di ricomprarlo all’asta (tramite interposta persona, per quanto illegale sia) o giocarsi il tutto e per tutto alla “lotteria” dei ribassi (con la possibilità che nessun offerente si faccia avanti e che, quindi, il pignoramento si chiuda per assenza di interessati), piuttosto che non perderlo definitivamente. Un recente decreto del tribunale di Bologna ha però chiarito che ci si libera dai debiti anche senza dover vendere tutti i propri beni. In altre parole, ai fini dell’approvazione del programma sul sovraindebitamento, il debitore non è obbligato a “destinare” alle esigenze del piano tutti i suoi beni. Ecco cosa è stato detto nella pronuncia in questione [1].

Immaginiamo una persona che, avendo un eccessivo indebitamento, promuove la procedura della cosiddetta “legge salva suicidi”, valendosi di un organismo di composizione della crisi. Egli è titolare di una casa e di un terreno circostante che tuttavia vorrebbe salvare trattandosi di beni di famiglia. Così presenta un programma in tribunale in cui viene offerto un pagamento non integrale e dilazionato dei debiti a cui l’interessato propone di far fronte solo tramite proventi futuri della propria attività imprenditoriale. Insomma, nulla di certo: solo speranze e promesse. Ci si chiede se il tribunale – che certo conosce la situazione immobiliare del debitore per poterla visionata nelle visure – può omologare un programma di questo tipo o invece deve imporre all’interessato di offrire ai creditori i propri beni affinché si proceda alla loro vendita e alla divisione del ricavato.

Il debitore è tenuto a porre a disposizione dei creditori l’intero suo patrimonio?

Secondo il tribunale di Bologna, la risposta dipende dal tipo di procedura prescelta. Come noto la legge sul sovraindebitamento prevede tre diversi tipi di opzioni:

  • il piano del consumatore: riguarda i debiti contratti dalla persona fisica non per attività commerciali, imprenditoriali o professionali: la proposta, elaborata dall’organismo di composizione della crisi, viene presentata in tribunale. In essa viene indicato un modo per uscire dalla crisi e pagare i creditori in percentuale ed eventualmente secondo un programma dilazionato. Il giudice ne valuta la fattibilità e la meritevolezza e, se del caso, lo approva;
  • la proposta ai creditori: questa si riferisce ai debiti di natura imprenditoriale. Richiede il consenso dei creditori titolari del 60% dei debiti. Ottenuto il nulla osta di questi, il giudice omologa il programma che, anche in questo caso, è stato redatto dall’organismo di composizione della crisi;
  • la liquidazione dei beni: implica la cessione dei beni ai creditori ai fini della vendita e della soddisfazioni di questi ultimi sul ricavato.

Ebbene, secondo il tribunale emiliano, esiste un obbligo di devoluzione dell’intero patrimonio solo nel caso di liquidazione dei beni come strumento residuale accessibile al sovraindebitato per risolvere la propria crisi. Essa impone la devoluzione dell’intero patrimonio del debitore, elemento che secondo la maggioranza degli interpreti la differenzia appunto dall’accordo coi creditori.

Invece le altre due forme di soluzione della crisi non impongono al debitore di spogliarsi di tutti i suoi beni. Egli quindi ben potrebbe proporre un pagamento dilazionato sulla base di redditi futuri, da percepire, senza rinunciare al patrimonio già di proprietà (quello almeno necessario a se stesso e alla propria famiglia). Tra le ipotesi di inammissibilità della procedura non vi è «la mancata devoluzione dell’intero patrimonio, bensì la mancata esposizione di tutti gli elementi che consentano a creditori di valutare la consistenza del patrimonio e quindi la convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa liquidatoria».

note

[1] L. n. 3/2012.

[2] Trib. Bologna, decr. del 22.05.2018.


SENTENZA

Tribunale di Bologna, sez. Fallimentare, decreto 8 – 22 maggio 2018

Presidente Florini – Relatore Rossi

Fatto e diritto

Premesso che:

il reclamante, proponente l’accordo, Ma. Ce. contesta il provvedimento di inammissibilità:

– sostenendo che l’esclusione di alcuni beni dalla cessio honorum non rende la proposta inammissibile, atteso che la normativa dettata dal legislatore nella legge sul sovraindebitamento non autorizza tale tesi; rileva che l’adempimento della proposta di accordo in concreto formulata è garantito dai flussi generati dalla attività del Ce., non prevede effetti no vati vi, cosicché, in caso di mancato adempimento l’accordo verrebbe a risolversi, con la conseguente destinazione di tutti i beni a garanzia dei creditori, ex art.2740 c.c.;

– rilevando per di più che la moglie del Ce. nei limiti dei propri emolumenti ha prestato garanzia, il che vale a giustificare la esclusione di alcuni beni dalla destinazione al soddisfacimento dei creditori, atteso che la proposta così articolata dal debitore è stata attestata come la più conveniente, per i creditori, rispetto alla alternativa liquidatoria;

– rilevando che la durata del piano così come ridotta a seguito della integrazione e pienamente in linea con gli orientamenti giurisprudenziali;

– sostenendo infine che la moratoria è contenuta nei sei mesi, anche se in effetti la legge 3 del 2012 consente una moratoria di un anno;

– conclude quindi per l’annullamento del decreto di inammissibilità e la conseguente fissazione della udienza, per la votazione dei creditori sulla proposta di accordo originariamente formulata, ovvero, in subordine, sulla proposta di accordo come modificata nella memoria integrativa depositata il 14 febbraio 2018.

Osserva

Quanto all’esclusione di alcuni beni dall’accordo.

La normativa complessivamente dettata per risolvere le crisi da sovra indebitamento, modulata dal legislatore nelle tre differenti procedure, non autorizza, ad avviso del collegio, a ritenere che nel caso di accordo debba essere necessariamente devoluto ai creditori l’intero patrimonio del sovra indebitato: l’art.7 che disciplina la fattispecie dell’accordo prevede infatti semplicemente che “Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni…”.

e definisce limitate ipotesi di inammissibilità della proposta di accordo, al secondo comma, tra cui non figura la mancata devoluzione dell’intero patrimonio, bensì la mancata esposizione di tutti gli elementi che consentano ai creditori di valutare la consistenza del patrimonio, e quindi la convenienza dell’accordo rispetto alla alternativa liquidatoria; la norma recita infatti: 2. La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;

b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;

c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;

d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Solo la liquidazione, prevista all’art. 14 ter della legge 3/2012 come strumento residuale accessibile al sovra indebitato per risolvere la propria crisi, impone la devoluzione dell’intero patrimonio, elemento che secondo la maggioranza degli interpreti la differenzia appunto dall’accordo; l’omologa dell’accordo, d’altro canto, presuppone il voto favorevole (espresso anche implicitamente) del 60 % dei creditori, a cui viene appunto rimesso di valutare la convenienza della proposta avanzata dal debitore, rispetto alla alternativa liquidatoria.

Quanto alla previsione di pagamento dilazionato dei crediti privilegiati.

L’interpretazione dell’art. 8 comma 4 della legge 3 del 2012 (la proposta di accordo con continuazione dell’attività di impresa…. può prevedere una moratoria fino ad un anno dalla omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio…) suggerita dal proponente, che pare conferire rilievo esclusivamente al momento di iniziale decorrenza dei pagamenti rateali, (senza quindi alcun riguardo alla successiva dilazione), non può condividersi: la dilazione (fino a cinque anni) proposta successivamente al decorso dell’anno di moratoria previsto dall’art. 8, comma 4, L 3/2012 forma contrasto con il combinato disposto dall’art. 8, comma 4 e 11, comma 2, L 3/2012, che prevedono il pagamento integrale (salva l’ipotesi di cui al comma l, secondo periodo, dell’art. 7, L. 3/2012) e immediato (salva la moratoria di cui al comma 4 dell’art. 8 L 3/2012) dei creditori privilegiati: in tal senso volge il tenore letterale dell’art. 1, comma 1, secondo periodo a mente del quale “è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile,.., avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”, e depone anche la esclusione del credito privilegiato dal computo dei crediti necessari ai fini del raggiungimento della maggioranza per l’omologazione dell’accordo, che non si giustificherebbe se non in virtù del pagamento integrale e immediato dei privilegiati, salve le deroghe di cui agli artt. 7 e 8 L. 3/2012, e salvi specifici accordi di rateazione con i creditori; (vedi in tal senso Cass.4451 del 2018; Trib. Milano 18.10,2017, che fa salva l’ipotesi in cui il debito privilegiato non entri nel piano, per essere in corso il mutuo ipotecario, regolarmente adempiuto alle scadenze; vedi anche Trib.Rovigo, 13.12.2016, Trib.Asti 18.1.2014).

Deve essere comunque conservato, anche nell’ambito dell’accordo con i creditori (e comunque della disciplina del sovraindebitamento) l’effetto proprio della transazione fiscale, e contributiva, che certamente consente il pagamento parziale e dilazionato dei tributi o dei contributi e dei relativi accessori, in deroga al principio dell’indisponibilità del debito tributario, come confermato dalla Circolare della Agenzia delle Entrate, n.l9/e del 6 maggio 2015.

Ciò premesso, sul piano della interpretazione generale, va detto che nel caso in esame è escluso dall’accordo il bene immobile (in quota al sovraindebitato per il 50 %) su cui insiste la garanzia ipotecaria, e tuttavia il professionista incaricato quale gestore della crisi ha espresso un giudizio di convenienza dell’accordo, per i creditori, rilevando che il debito privilegiato del mutuo è compreso nel piano con previsione di pagamento del 100 % del capitale, seppure scadenziate (secondo la proposta come da ultimo modificata) in cinque anni.

Resta estranea all’accordo, perché già fatto oggetto di un piano di rateazione rispettato, una parte dei debiti verso l’INPS, quella non iscritta a ruolo, il cui regolare pagamento è indispensabile per l’ottenimento del DURC, e quindi la continuazione dell’attività.

Il residuo debito privilegiato è in massima parte soggetto a transazione fiscale e contributiva, il che richiede l’adesione dei creditori istituzionali, secondo le forme proprie; l’accordo prospettato può quindi ritenersi ammissibile a condizione che il debitore ottenga il consenso dei creditori privilegiati, tra cui appunto figura anche il titolare del credito ipotecario, alla dilazione di pagamento, salva restando la regola dettata dall’art. 11 della legge 3 del 2012, che esclude tali consensi dal computo per il raggiungimento della percentuale di voto necessaria per l’approvazione del concordato.

Il contestato provvedimento di inammissibilità – allo stato, con le esposte precisazioni – deve quindi essere revocato, con fissazione della udienza avanti al Giudice delegato per la procedura, che provvederà a verificare la esistenza dei necessari consensi espressi alla rateazione.

P.Q.M.

In riforma dell’impugnato decreto d’inammissibilità, FISSA l’udienza del 19 settembre 2018 ore 11 avanti al Giudice Delegato per la procedura, dott.ssa Antonella Rimondini disponendo la comunicazione, a cura dell’organismo di composizione della crisi ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per fax o per posta elettronica certificata, della proposta come da ultimo formulata e del presente decreto;

ASSEGNA termine per l’integrazione della documentazione con i consensi espressi alla rateazione dei creditori privilegiati fino al 14 settembre 2018;

DISPONE

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali n’è disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

– che la proposta ed il decreto siano pubblicizzate sul sito istituzione del Tribunale di Bologna “www.tribunale.bologna.giustizia.it” e sia annotata presso l’agenzia del Territorio.


Fonte articolo: sito web La Legge per Tutti del 30/07/2018, url https://www.laleggepertutti.it/227332_debiti-ci-si-libera-senza-dover-vendere-tutti-i-propri-beni