Il debitore a favore del quale sia stabilito il termine per l’adempimento, può perdere tale beneficio in ipotesi tassativamente previste dalla legge.
02 agosto 2018
Il creditore può, ai sensi dell’art. 1186 c.c., esigere immediatamente la prestazione dell’obbligazione, in tre ipotesi tassative, anche se il termine per l’adempimento era stato fissato nell’interesse del debitore, e precisamente:
- se il debitore è diventato insolvente;
- se ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva dato;
- se, per fatto proprio, non ha dato le garanzie che aveva promesso.
Al principio in esame si ricollegano anche le norme che prevedono che il creditore, quando la garanzia sia divenuta insufficiente alla sua sicurezza, in conseguenza del perimento o del deterioramento, anche per caso fortuito, delle cose ipotecate o date in pegno, può chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni o, in mancanza, può chiedere l’immediato pagamento del suo credito (art. 2743 c.c.).
Altre norme particolari sono previste, ad esempio, in materia di insolvenza delle parti in alcuni contratti, come nel caso dell’affittuario (art. 1626 c.c.), di una delle parti del rapporto di conto corrente (art. 1833 c.c.), del fideiussore (art. 1943 c.c.).
Ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 c.c., occorre una esplicita manifestazione di volontà del creditore, quindi la (comunicazione della) richiesta di pagamento immediato da parte del creditore (Trib. Genova, 2 agosto 1996). Tale richiesta (di pagamento immediato da parte del creditore) integra un atto unilaterale recettizio, che determina l’effetto della decadenza dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore, e che può ritenersi effettuato anche con il ricorso per ingiunzione (Cass. 8 maggio 2003, n. 6984).
Si ritiene che lo stato di insolvenza di cui all’art. 1186 c.c., pur non necessariamente equivalente al presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento, presupponga una situazione di difficoltà economiche e patrimoniali, anche non irreversibili, che alterino in termini peggiorativi le garanzie patrimoniali offerte al creditore. Il mutamento in pejus della garanzia patrimoniale rileva ai fini della decadenza dal termine anche quando il debitore si trovi in difficoltà finanziarie già al sorgere dell’obbligazione (Trib. Milano, 17 settembre 1992).
L’insolvenza, necessaria ai fini della decadenza dal beneficio, può consistere anche solo in uno squilibrio non definitivo del patrimonio del debitore, ma tale comunque da rendergli temporaneamente impossibile fronteggiare le proprie obbligazioni.
Secondo la giurisprudenza, la decadenza del termine per il caso di insolvenza del debitore o di diminuzione delle garanzie può essere convenzionalmente derogata dalle parti o dalla disciplina dei singoli contratti (Cass. 7 ottobre 1993, n. 9943). In ogni caso un’applicazione più ampia del concetto di insolvenza presuppone apposite pattuizioni.
Infatti, la Corte di Cassazione ha statuito che la clausola contrattuale che nel solo caso di mancato pagamento, anche parziale, del prezzo di precedenti forniture attribuisca al venditore la facoltà di recedere dal contratto, o di sospendere l’esecuzione dello stesso, con diritto al risarcimento del danno, rientra tra le clausole cosiddette onerose, richiedenti l’approvazione specifica per iscritto (art. 1341, comma 2, c.c.), non essendo riconducibile né alla fattispecie dello stato di insolvenza che, a norma dell’art. 1186 c.c., autorizza il creditore ad esigere immediatamente la prestazione (essendo per ciò necessaria una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, la quale renda verosimile l’impossibilità da parte del debitore di far fronte ai propri impegni), né alla facoltà cautelare attribuita al creditore dall’art. 1461 c.c., per cui non è sufficiente la mera insoddisfazione di debiti alla loro scadenza, in quanto, in assenza di un dimostrato pericolo attuale ed evidente di perdere la controprestazione, tale situazione debitoria, di per sé considerata, se può giustificare la previsione di un futuro pericolo di conseguire la controprestazione, non legittima il contraente in bonis a sospendere la prestazione da lui dovuta (Cass., 13 luglio 1991, n. 7805).
IN PRATICA
Il legislatore ha disciplinato tre ipotesi tassative in cui il creditore può esigere immediatamente l’esecuzione della prestazione da parte del debitore, anche se era stato previsto il termine a adempiere a suo favore. Si tratta dei casi di:
— debitore divenuto insolvente;
— debitore che per fatto proprio, ha diminuito le garanzie che aveva dato;
— debitore che per fatto proprio non ha dato le garanzie che aveva promesso.
Fonte articolo: sito web La Legge per Tutti del 16/07/2016, url https://www.laleggepertutti.it/126433_cosa-e-la-decadenza-dal-beneficio-del-termine