Composizione della crisi da sovraindebitamento cos’è? Come funziona la procedura per il consumatore? Chi può richiederla e come fare domanda? Quali costi?
La composizione della crisi da sovraindebitamento è una procedura che può essere richiesta solo dai piccoli imprenditori, professionisti e privati, ovvero, da soggetti a cui non si applica le legge fallimentare. Ricorrere a tale prassi significa rivolgersi ai nuovi Organismi della Composizione della Crisi o richiedere al Tribunale di nominare un professionista, che possa aiutare, il debitore, a far fronte alla situazione debitoria e al pagamento di quanto dovuto prima di procedere all’espropriazione forzata dei beni, mediante un accordo di ristrutturazione del debito o un piano consumatore.
Sovraindebitamento: cos’è?
Che cos’è il sovrandebitamento? Il sovraindebitamento è un fenomeno purtroppo molto in crescita non solo in Italia ma anche nel resto d’Europa, caratterizzato da una situazione in cui il debito contratto è maggiore del reddito disponibile con sopravvenuta impossibilità ad adempiervi, sia per la persona privata che per l’impresa non soggetta alla legge fallimentare.
La perdita del lavoro, una malattia prolungata, una riduzione dello stipendio e di conseguenza del reddito disponibile, possono essere le cause che possono portare a situazioni economiche e psicologiche catastrofiche per la famiglia, una tra queste è proprio il sovraindebitamento.
Definizione di sovraindebitamento: è “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”.
Con l’introduzione in Italia della legge 3 del 27 gennaio 2012 “Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio”, successivamente modificata e convertita nella Legge n° 221 del 17 dicembre 2012, il consumatore, l’imprenditore agricolo e le start up innovative sono stati annoverati tra i soggetti che possono accedere alla procedura della composizione della crisi, al fine di risolvere il sovraindebitamento attraverso un accordo di ristrutturazione del debito o un piano consumatore, prima del pignoramento dei beni.
Composizione della crisi da sovraindebitamento 2018:
La composizione della crisi da sovraindebitamento 2018 è una procedura a cui possono accedere i soggetti che non riescono con il proprio patrimonio liquidabile a far fronte al pagamento dei troppi debiti contratti.
Grazie a questa procedura, pertanto, il debitore può cercare di risolvere la situazione debitoria rivolgendosi ad un organismo di composizione della crisi o fare domanda al Tribunale competente in materia, per richiedere la nomina di un professionista abilitato che lo aiuti a trovare un accordo con i creditori, al fine di evitare l’espropriazione dei beni.
Si ricorda a tale proposito che tale possibilità, per effetto del decreto cd. anti credit crunch, Dl 83/2015 n. 83, in vigore dal 27 giugno 2015, è stata inserita obbligatoriamente come eventuale soluzione per il debitore nel nuovo atto di precetto 2018 al fine di agevolare e velocizzare l’espropriazione esecutiva in caso di mancato pagamento del debito.
Nuovi Organismi di composizione della crisi:
Il Regolamento Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento che ne ha previsto l’istituzione è il D.M. 24 settembre 2014 n. 202 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2015. In data 5 luglio 2015 il Ministero della Giustizia ha poi reso noto le modalità, i requisiti e il modello di domanda che i soggetti interessati devono seguire per potersi iscrivere all’apposito registro, al fine di essere inseriti nell’elenco degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento Ministero della Giustizia.
Ricordiamo che gli organismi chiamati a gestire la crisi da sovraindebitamento possono essere costituiti da parte di enti pubblici come i Comuni, Provincie, Città metropolitane, Regioni, università pubbliche ma anche da organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, il segretariato sociale e gli ordini professionali di avvocati e commercialisti, notai e associati iscritti di diritto.
Quali sono le funzioni e i compiti dei nuovi Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento? Gli OCC hanno il compito di svolgere una serie di funzioni quali:
- Assistere il debitore durante l’elaborazione del piano di ristrutturazione o della formulazione della proposta di accordo con i creditori;
- Verificare che i dati dell’accordo e la documentazione siano corretti e veritieri;
- Fare da tramite tra il debitore e tutti i creditori;
- Assolvere alle formalità pubblicitarie e alle funzioni di liquidatore, ove ordinato dal Giudice.
A cosa servono e quando? Il debitore in sovraindebitamento per cercare di risolvere la sua criticità nei confronti dei creditori, può rivolgersi ad un Organismo di Composizione della Crisi, per evitare che il debito diventi esecutivo, e di conseguenza si arrivi al fallimento con il pignoramento immobiliare o pignoramento presso terzi. Per far ciò, il debitore, deve scegliere un Organismo di Composizione della Crisi tra quelli presenti nell’elenco ufficiale del Ministero della Giustizia, e conferirgli l’incarico. Il gestore della crisi comunica poi entro 10 giorni l’accettazione della nomina via PEC e sottoscrive una dichiarazione di indipendenza da inviare al Tribunale. Una volta accettato l’incarico, il referente dell’Organismo comunica al debitore il nome del gestore incaricato.
Chi può richiedere le procedure di composizione della crisi?
A chi si applicano le procedure di composizione della crisi? I soggetti che possono accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento sono i debitori a cui non si applica la legge fallimentare per cui:
- Consumatori, se estranei all’attività imprenditoriale o professionale;
- Imprenditori commerciali sotto soglia o che hanno cessato l’attività da più di 1 anno;
- Enti privati non commerciali:
- Imprenditori agricoli (art. 7 L. 3/2012);
- Start up innovative.
Sono invece esclusi dalle suddette procedure i debitori soggetti al fallimento, secondo quanto stabilito dal decreto 16/03/1942 numero 267 (legge fallimentare), ossia: gli Imprenditori che esercitano un’attività commerciale, fatta eccezione per quelli che dimostrano la coesistenza dei seguenti 3 requisiti:
- Non aver superato il limite di 300 mila euro di patrimonio attivo nei 3 anni precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio della attività,
- Avere realizzato nel corso dei suddetti 3 anni, ricavi lordi complessivi inferiori a 200 mila euro;
- Avere debiti anche non scaduti inferiori a 500.000 euro.
Come funziona l’accordo di ristrutturazioni debiti e piano consumatore?
Il debitore che presenta i requisiti del sovraindebitamento, prima che il debito diventi esecutivo, ha due possibilità per risolvere la crisi:
- Rivolgersi agli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento o,
- Presentare un’istanza al Tribunale per far nominare un Professionista abilitato.
A prescindere dalla scelta intrapresa, al debitore vengono sottoposte 2 possibili strade:
1) Accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano proposto dal debitore: in questo caso il cd. accordo del debitore consiste nel sottoporre ai creditori una proposta di ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti in qualsiasi modo, anche se questo comporta l’eventuale cessione di propri crediti futuri. Inoltre, deve dare prova che il piano sia realizzabile, anche con l’aiuto di garanzie e garanti. Una volta elaborata la proposta, questa viene sottoposta ai creditori, dopodiché il Tribunale verifica che vi sia il consenso dei creditori che devono rappresentare almeno il 60% dell’ammontare dei crediti e se c’è, si passa all’omologazione dell’accordo.
2) Piano del consumatore: è un piano a cui si può accedere solo in presenza di determinati requisiti e condizioni, primo fra tutti quello di essere persone fisiche senza debiti derivanti dall’attività di impresa o professione, essere in buona fede, ovvero, la colpa del sovraindebitamento deve essere per cause non imputabili al consumatore, il dover fornire tutta la documentazione atta a descrivere la propria situazione economica e patrimoniale, e poter essere richiesta 1 volta ogni 5 anni.
Composizione della crisi da sovraindebitamento, costi 2018: Tribunale e Organismi
Per accedere alla composizione della crisi da sovraindebitamento, il debitore sia che si rivolga agli Organismi che al Tribunale, è tenuto al pagamento di specifici importi se intende procedere alla risoluzione della propria situazione debitoria. Vediamo quali sono questi costi:
Composizione della crisi da sovraindebitamento Tribunale costi 2018: euro 98,00 per contributo unificato ed euro 27,00 per i diritti, ai quali si aggiungono i costi del professionista che seguirà la procedura e la stesura dell’accordo o del piano consumatore.
Costi 2018 Organismi composizione della crisi da sovraindebitamento: è previsto un compenso al momento del conferimento dell’incarico, il questa sede il referente deve indicare al debitore l’ammontare dei costi che egli dovrà sostenere fino alla conclusione dell’incarico comprensivi di spese, oneri e contributi e i dati della polizza assicurativa». E ciò al fine di far comprendere il preventivo per il servizio che sarà prestato, preventivo che dovrà indicare per ogni singola attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. I compensi comunque dovranno essere calcolati tenuto conto del lavoro svolto, il numero dei creditori, la misura del debito e l’esecuzione dell’accordo, del piano consumatore e della liquidazione.
Fonte: https://www.guidafisco.it/composizione-crisi-sovraindebitamento-1408