Pignoramento: chi può presentare offerte di aggiudicazione della casa pignorata tra parenti, amici, figli, genitori e coniugi?
La tua casa è stata pignorata dai creditori e ora il tribunale la metterà in vendita all’asta. Il valore dell’immobile non è particolarmente elevato e, se non fosse per i ricordi e per l’indubbia utilità che ha per te (legata soprattutto al fatto che, all’interno, hai tutto il mobilio e le tue cose) non avresti problemi a farla vendere liberandoti così dal debito. È tua intenzione, quindi, cercare in qualsiasi modo di bloccare il pignoramento o di riacquistare l’appartamento alla stessa asta. Ma sai già che tu non potrai farlo, essendo il debitore. Potrebbero farlo tua moglie o i tuoi figli? E se non loro, un amico incaricato di partecipare per tuo conto? Alla ricerca di una soluzione che possa offrirti una scappatoia per restare dentro casa ti chiedi: chi non può partecipare all’asta? Qui di seguito ti forniremo la soluzione che cerchi.
Il debitore può partecipare all’asta?
Come già avrai intuito, il debitore è sicuramente la prima persona che non può partecipare all’asta e che quindi non può presentare offerte [1]. Al di fuori di lui, in generale, chiunque è ammesso a partecipare all’asta. Come vedremo a breve, il debitore non può partecipare all’asta neanche per mezzo di “interposta persona”, ossia delegando una persona (un amico, un familiare) a effettuare un’offerta per poi ritrasferirgli l’immobile.
Il creditore può partecipare all’asta?
In generale chiunque può fare un’offerta di acquisto, personalmente o a mezzo di procuratore legale ed anche per persona da nominare. Quindi, anche il creditore (che non abbia già fatto richiesta di assegnazione diretta dei beni pignorati) può partecipare all’asta e presentare un’offerta. Il fatto di essere creditore procedente non gli darà alcun diritto di prelazione o preferenza rispetto agli altri. La conseguenza è che il creditore può diventare proprietario del bene pignorato al debitore pagando, in buona sostanza, a sé stesso il prezzo dell’aggiudicazione e così soddisfacendo il proprio diritto di credito. Chiaramente, se il valore dell’immobile è superiore al credito e se, quindi, il prezzo corrisposto è maggiore rispetto all’importo per il quale si procede in esecuzione forzata, la differenza deve finire nelle mani del debitore.
Il titolare del bene, se non è il debitore, può partecipare all’asta?
Spesso succede che il bene pignorato non sia del debitore ma di un terzo come, ad esempio, nel caso del fideiussore o del terzo datore di ipoteca. Anche questi può partecipare all’asta così come il creditore.
Il coniuge del debitore può partecipare all’asta?
Secondo la Cassazione [2], il marito o la moglie del debitore può partecipare all’asta e all’aggiudicazione anche se tra i due vige la comunione legale dei beni (tanto più se vi è un regime di separazione dei beni). Non conta quindi il fatto che, con l’acquisto da parte dell’uno, la metà del bene finisca necessariamente e automaticamente in capo all’altro che è il debitore. Nonostante il divieto di partecipazione all’asta del debitore, questi potrebbe far sempre intervenire il proprio coniuge senza violare la legge.
I genitori possono partecipare all’asta?
Non possono partecipare all’asta dell’immobile del figlio minore che sia stato oggetto di pignoramento. Lo stesso dicasi per il tutore e il protutore riguardo ai beni e diritti del minore stesso.
I figli possono partecipare all’asta dei beni dei genitori?
Anche i figli possono presentare delle offerte nel caso di pignoramento dei beni immobili del padre o della madre. L’importante è che dietro ciò non vi sia un tacito accordo (fraudolento) volto a finalizzare tale partecipazione alla reintestazione del bene al debitore.
Chi non può partecipare all’asta?
Altri soggetti cui è vietato partecipare all’asta sono:
- amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;
- ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;
- coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi;
- mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere.
Un amico del debitore può partecipare all’asta?
L’amico del debitore può partecipare a condizione che non vi sia un accordo tra lui e il debitore volto a trasferire l’immobile a quest’ultimo. L’accordo tra il debitore esecutato e un terzo, che dal primo sia incaricato di acquistare per suo conto l’immobile, è nullo in quanto è un negozio diretto a eludere il divieto per il debitore di fare offerte all’incanto; è nullo anche l’eventuale patto con cui il terzo, prima dell’aggiudicazione, si obblighi a retrocedere l’immobile espropriato al debitore.
note
[1] Art. 571 cod. proc. civ.
[2] Cass. sent. n. 605/1982.
Fonte: https://www.laleggepertutti.it/204424_chi-non-puo-partecipare-allasta