Pignoramento del quinto della pensione per cartelle esattoriali non pagate o per contributi non versati all’Inps: i limiti e le modalità. Come si calcola la quota pignorabile?

13 Febbraio 2019

Se il tuo creditore dovesse essere il fisco o l’Inps stai pur sicuro che non riceverai mai l’ufficiale giudiziario a casa a prelevarti l’arredo o i quadri. Gli enti pubblici sanno cosa fai per vivere, quali redditi possiedi, chi te li versa, quando li ricevi e dove conservi i risparmi. Ecco perché il cosiddetto pignoramento presso terzi è quello più utilizzato in questi casi. E se il “terzo” è l’Inps, perché ti eroga la pensione mensile, chi più dell’Inps stesso ne è al corrente? Ecco perché, quando hai dei debiti con il fisco o l’Istituto di previdenza, la prima cosa che ti viene pignorata è – se ne sei titolare – la pensione. Il pignoramento della pensione, infatti, seppur sottoposto a dei limiti, è quello che consente all’amministrazione di recuperare il dovuto. Peraltro, è ora possibile il blocco della pensione per debiti con Inps o il fisco già a partire da 5mila euro: è stata infatti di recente introdotta una procedura volta a tutelare i crediti erariali anche nei confronti dei pensionati. Il blocco è una cosa, il pignoramento un’altra: tant’è che, quando si passa dal primo al secondo, vigono i normali limiti previsti dal Codice di procedura civile per come riformato nel 2015.

Ma come avviene, nella prassi, il blocco della pensione per debiti con Inps e fisco? Una recente sentenza della Cassazione [1] ci offre alcuni chiarimenti. È quindi il caso di trattare l’argomento sin dalle sue premesse per capire come funziona, in questi casi, la trattenuta.

Indice

  • 1 Blocco pensione per debiti col fisco
    • 1.1 Pensioni superiori a 5mila euro
    • 1.2 Pensioni inferiori a 5mila euro
  • 2 Pignoramento pensione: la trattenuta
  • 3 Come si calcola il limite di pignoramento della pensione?
    • 3.1 Pignoramento: pensione netta o lorda?
    • 3.2 Minimo vitale della pensione impignorabile
  • 4 Pignoramento pensione sul conto corrente

Blocco pensione per debiti col fisco

Tutte le volte in cui una pubblica amministrazione, compreso quindi l’Inps, deve versare delle somme a un cittadino e queste sono di importo superiore a 5.000 euro interroga prima l’agente per la riscossione esattoriale, ossia Agenzia Entrate Riscossione, al fine di verificare se vi sono crediti non riscossi per cartelle esattoriali. Se il contribuente è moroso, l’amministrazione sospende il pagamento dando un termine per adempiere o compensando il credito del cittadino con il suo debito.

Questo meccanismo avviene anche con le pensioni, ma con una particolarità: non è mai possibile la compensazione integrale poiché la pensione resta sempre pignorabile entro massimo un quinto. Vediamo dunque come avviene la procedura.

Pensioni superiori a 5mila euro

All’atto dell’erogazione della pensione, se superiore a 5mila euro, l’Inps consulta l’esattore per accertarsi se sussistono eventuali debiti in capo al pensionato. Se non ve ne sono, la pensione viene regolarmente accreditata. In caso contrario – come chiarito in una recente circolare – l’Inps sospende immediatamente il pagamento in attesa di avviare la procedura di pignoramento. Avviene cioè quello che in molti chiamano blocco della pensione. In realtà non si tratta di un vero e proprio blocco, ma solo di una sospensione momentanea in attesa che la procedura venga tradotta in pignoramento o il debitore paghi spontaneamente. A quel punto, la pensione viene parzialmente trattenuta dall’Inps fino a massimo un quinto e la residua parte erogata al pensionato (ossia i residui quattro quinti). Quindi, non è vero che l’Agenzia delle Entrate Riscossione può pignorare l’intera pensione dovuta all’Inps ma anche a seguito del temporaneo blocco, potrà comunque soddisfarsi nei limiti stabiliti dalla legge (di cui parleremo meglio a breve). 

Dunque, nonostante venga predisposto il blocco del pagamento in fase di accertamento, per quanto riguarda il pignoramento resta il limite del quinto.

Pensioni inferiori a 5mila euro 

Per le pensioni invece inferiori a 5.000 euro, l’importo della pensione viene immediatamente versato sul conto del cittadino, fermo restando la possibilità per l’Inps o per l’Agenzia delle Entrate Riscossione, qualora creditrici di somme verso quest’ultimo, di procedere al successivo pignoramento alla fonte, ossia con trattenuta sulla pensione stessa operata dall’ente di previdenza.

Pignoramento pensione: la trattenuta

Con o senza preventivo blocco, il pignoramento della pensione deve seguire particolari regole. 

Innanzitutto vanno rispettati alcuni limiti. Non si può cioè compensare l’intero credito con tutta la mensilità: il pensionato ha infatti diritto a percepire sempre una parte (cospicua) della pensione in modo da poter vivere. Sicché, attualmente, vigono i seguenti limiti nel caso in cui il pignoramento avvenga prima che la pensione venga erogata (quindi con notifica dell’atto all’Inps):

  • se il creditore è l’Inps, questi può trattenere fino a massimo un quinto su ogni mensilità della pensione;
  • se il creditore è Agenzia Entrate Riscossione, la trattenuta è di un decimo se la pensione non supera 2.500 euro; è di un settimo se la pensione si colloca tra 2.500 e 5.000 euro; è di un quinto se la pensione supera 5.000 euro.

Come si calcola il limite di pignoramento della pensione?

Nel definire l’entità della pensione pignorabile, secondo le percentuali appena viste, bisogna però tenere conto di due elementi fondamentali.

Pignoramento: pensione netta o lorda?

Il primo: nell’individuare la base su cui si calcola la percentuale del pignoramento è necessario avere a riferimento la pensione netta e non quella lorda. Il quinto ad esempio si applica solo sull’importo effettivamente percepito dal pensionato e non anche sulle imposte che vengono trattenute dall’Inps. Se così fosse infatti si pignorerebbe ben più di un quinto.

La Cassazione ha infatti spiegato che anche l’Inps può pignorare la pensione ma pur sempre al netto e non al lordo delle ritenute fiscali quando deve compensare un proprio credito contributivo nei confronti dell’assicurato. E ciò perché l’azione dell’Istituto si inserisce nel sistema generale delle azioni esecutive sui trattamenti previdenziali e retributivi: non ci sono quindi elementi per i quali bisognerebbe fare un’eccezione dalla norma specifica da applicare.

È un Dpr del 1950 [2] a regolare in via generale il pignoramento delle pensioni: prevede testualmente che le quote devono essere valutate «al netto di ritenute». E le modalità non possono che essere omogenee anche per l’Inps dal momento che nella norma speciale manca un’espressa regolazione nel senso di un calcolo della quota al lordo delle ritenute. 

Minimo vitale della pensione impignorabile

Il secondo: quando si va a calcolare la percentuale pignorabile bisogna sempre lasciare da parte il cosiddetto minimo vitale che è una quota minima della pensione necessaria alla sopravvivenza. L’importo del minimo vitale è pari a una volta e mezzo l’assegno sociale. Ad esempio per il 2019 l’assegno sociale è pari ad 457,99 euro mensili; pertanto il minimo vitale è pari a 686,98 euro. Tradotto in un esempio pratico, questo significa che su una pensione di 1.000,00 euro non si possono mai toccare 686,98 euro; di conseguenza la quota pignorabile si calcola sul residuo, pari a 313,02 euro. Su quest’ultima va quindi applicata la percentuale del quinto (o, per l’esattore, eventualmente un settimo o un decimo). Il quinto di 313,02 euro è pari a 62,04 euro mensili. Dunque un pensionato con una pensione di mille euro subirà una trattenuta mensile di massimo 62,04 euro che possono arrivare al doppio in presenza di due cause diverse di pignoramento (ad esempio debiti con il fisco e con soggetti privati).

Pignoramento pensione sul conto corrente

Un secondo modo per pignorare la pensione è quando questa arriva sul conto corrente. In tal caso l’atto di pignoramento viene notificato alla banca e le regole sono parzialmente diverse.

Come abbiamo spiegato infatti in Pignoramento: se l’Inps blocca il conto corrente, bisogna distinguere tra le somme che si trovano già depositate sul conto al momento del pignoramento e quelle successivamente versate. In particolare:

  • i risparmi che si trovano già sul conto prima della notifica del pignoramento alla banca possono essere pignorati solo nella parte che supera il triplo dell’assegno sociale (misura questa che, come detto poc’anzi, viene rivalutata anno per anno e che attualmente ammonta a 457,99: il triplo è quindi 1.373,97 euro). Facciamo un esempio pratico: un pensionato che ha sul conto corrente 500 euro non può subire alcun pignoramento perché la misura del deposito è inferiore al triplo dell’assegno sociale. Se invece sul conto ci sono 2.000 euro è possibile pignorare solo la differenza tra 2.000 e 1,379,97 euro ossia 626,03 euro;
  • le mensilità della pensione che saranno accreditate sul conto dopo la notifica dell’atto di pignoramento possono essere pignorate nei limiti già indicati. Ossia: un quinto quando il creditore è l’Inps; invece se il creditore è l’agente della riscossione e la pensione o lo stipendio è inferiore a 2.500 euro, il pignoramento non può superare un decimo, per salire fino a un settimo se la pensione o lo stipendio è superiore a 2.500 euro ma inferiore a 5.000; resta infine il limite generale di un quinto per pensioni o stipendi superiori a 5.00 euro. 

note

[1] Cass. sent. n. 3648/19 del 7.02.2019.

[2] Art. 2 del Dpr 180/50.


SENTENZA

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 21 novembre 2018 – 7 febbraio 2019, n. 3648

Presidente D’Antonio – Relatore Bellé

Fatti di causa

1. La Corte d’Appello di Milano, riformando con sentenza n. 508/2013 la pronuncia del Tribunale di Sondrio, ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da D.F.R. nei riguardi dell’I.N.P.S., per il pagamento della somma di Euro 2.016,23 oltre accessori e spese.

La somma rivendicata dalla ricorrente e disconosciuta dalla Corte d’Appello derivava dal fatto che l’ente previdenziale, nel recuperare, attraverso la compensazione sulla pensione di cui la D.F. era titolare, un proprio credito contributivo verso la medesima, aveva calcolato il quinto di legge, entro cui tale compensazione era consentita, sui valori pensionistici lordi e non, come propugnato con la domanda monitoria con cui si era domandata la restituzione di quanto trattenuto in eccesso, sugli importi netti quali risultanti dalla previa detrazione delle ritenute fiscali.

2. La D.F. ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, articolato in una duplice censura; l’INPS ha depositato procura, partecipando poi alla discussione orale.

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo di impugnazione, D.F.R. censura la sentenza impugnata per violazione della L. n. 153 del 1969, art. 69, dell’art. 545 c.p.c., e dell’art. 1246 c.c., n. 3, per non essersi affermato che le ritenute sulla pensione, ai sensi della normativa citata, dovessero essere calcolate sull’importo considerato al netto delle detrazioni fiscali, nonché vizio della motivazione per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

2. Va intanto esclusa la sussistenza di vizio processuale della sentenza per inesistenza della motivazione, profilo che la stessa ricorrente enuncia in rubrica con il richiamo all’art. 132 c.p.c., n. 4, senza poi in proposito argomentare. La pronuncia contiene infatti la motivazione giustificativa, in diritto, di quanto deciso, per quanto la stessa, come si dirà in prosieguo, non possa essere condivisa.

3. Il motivo è invece da accogliere con riferimento alla censura di violazione di legge, rispetto all’art. 69 cit. e, in combinazione con esso, dell’art. 1246 c.c., n. 3.

4. In fatto risulta che la ricorrente fosse ai contempo creditrice dell’I.N.P.S. per la pensione di anzianità e debitrice per omesso versamento di contribuzione riconnessa al lavoro svolto nell’ambito di una ditta artigiana costituita in s.n.c..

Viene quindi in rilievo il disposto della L. n. 153 del 1969, art. 69, comma 1, che consente il pignoramento dei crediti pensionistici, “nei limiti di un quinto del loro ammontare”, per debiti verso lo stesso ente riconnessi ad erogazioni pregresse non dovute e, profilo che interessa la presente causa, per omissioni contributive.

Infatti l’I.N.P.S., sull’ulteriore presupposto per cui il creditore può portare in compensazione verso il debitore i propri crediti verso quest’ultimo nei limiti della pignorabilità (art. 1246 c.c., n. 3), ha proceduto con ritenute mensili del quinto della pensione da essa erogata alla ricorrente, calcolando tale quota sull’ammontare lordo delle spettanze pensionistiche e quindi sul valore di esse prima dell’applicazione delle ritenute fiscali.

Solo in esito a contestazione stragiudiziale della pensionata l’ente ha, da un certo momento in poi, proceduto al calcolo delle ritenute sul netto pensionistico spettante dopo l’applicazione delle ritenute fiscali.

La pensionata ha però rilevato che, così facendo, nel primo periodo di applicazione delle ritenute del quinto sul lordo degli emolumenti mensili, si era determinata l’acquisizione da parte dell’ente di un importo superiore a quello che di tempo esso avrebbe avuto diritto a stornare a proprio favore.

Essa pertanto aveva agito in via monitoria per il recupero interinale di quell’importo e la conseguente opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall’I.N.P.S. era stata respinta dal Tribunale di Sondrio, con sentenza poi riformata dalla Corte d’Appello di Milano, sul presupposto che fosse legittima l’applicazione delle ritenute sul “lordo” pensionistico.

5. Ciò posto, va ritenuta insoddisfacente la ricostruzione operata dalla sentenza impugnata, secondo cui il riferimento di Corte Costituzionale 4 dicembre 2002, n. 506, nell’argomentare rispetto alla L. n. 153 del 1969, art. 69, al fatto che la norma consentirebbe il pignoramento di un quinto “dell’intero ammontare” della pensione, sarebbe riprova del fatto che il calcolo andrebbe eseguito sul “lordo”.

Come giustamente osserva la difesa della ricorrente, nella logica di tale pronuncia del giudice delle leggi, l’”intero ammontare della pensione” non si contrappone ad un ammontare “netto” e quindi non ha il significato di ammontare “lordo”.

La dizione “intero ammontare” si contrappone invece al concetto, introdotto in quella sede dalla Corte e che costituiva il proprium della decisione, di quota parte necessaria ad assicurare al pensionato il minimo necessario a vivere.

È invece su un piano ricostruttivo più ampio che va impostata la decisione della controversia.

6. In tale prospettiva, si osserva quindi che il quadro della pignorabilità delle pensioni e degli emolumenti erogati in dipendenza del rapporto di lavoro ha conosciuto, negli ultimi decenni, una notevole evoluzione normativa, sulla spinta di reiterati interventi della Corte Costituzionale.

Al di là dei particolari e della complessiva dinamica storica, che qui non interessano, il complessivo sistema ha raggiunto dapprima un punto di equilibrio nella sostanziale unificazione del regime di pignorabilità di stipendi e pensioni entro il quadro generale di cui al D.P.R. n. 180 del 1950, il cui evolversi normativo è stato nel senso di riportare ad esso la disciplina del pignoramento di tutte le retribuzioni, anche se erogate da aziende private (per effetto dell’aggiunta della corrispondente dizione nel D.P.R. 150 cit., art. 1, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 137, lett. a), come anche delle pensioni (art. 2, D.P.R. cit.) e della concorrenza tra cessioni e pignoramenti (per effetto della modifica della rubrica del titolo III del D.P.R. citato ad opera della lett. b dello stesso art. 137 cit.).

Tale sistema ha poi trovato conferma nel testo dell’art. 545 c.p.c., quale risultante in esito alle integrazioni apportate dalla L. n. 132 del 2015, art. 13, comma 1, che viene sostanzialmente ad affiancarsi alle previsioni del D.P.R. 150 cit., in parte duplicandole, in parte lasciando al D.P.R. la regolazione esplicita di alcuni profili (ad es. il concorso di cessioni e pignoramenti già menzionato) e in altra ulteriore parte regolando aspetti non disciplinati dal D.P.R. (ad esempio, i limiti generali di pignorabilità delle pensioni e i pignoramenti delle erogazioni pensionistiche confluite su conto corrente bancario).

7. Il tema specifico del pignoramento delle pensioni è dunque regolato in via generale dal D.P.R. 150 cit., art. 2, in una con le integrazioni che derivano, ora, anche dalle previsioni dall’art. 545 c.p.c., comma 7 e ss..

Nella determinazione delle quote pignorabili il citato art. 2, stabilisce peraltro che esse, in ogni caso, siano valutate “al netto di ritenute”.

Non vi è quindi dubbio che la disciplina generale del pignoramento delle pensioni, riveniente da tale quadro di fondo, ne preveda il calcolo al netto e non al lordo delle ritenute fiscali.

8. Rispetto al pignoramento delle pensioni va tuttavia considerato la L. n. 153 del 1969, già citato art. 69, che è la norma specifica da applicare nella presente controversia.

Come chiarito da Corte Costituzionale 506/2002, cit., che proprio su tale considerazione salvò la norma dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, la previsione va intesa quale ipotesi, selezionata dal legislatore, di (diverso e discrezionale) bilanciamento dei valori costituzionali, tale per cui, qualora il creditore sia lo stesso I.N.P.S., la fissazione della quota pignorabile non transita per la previa detrazione di quanto da destinare al minimum vitale (come stabilito in via generale e per gli altri casi dalla medesima sentenza, con regola ora declinata dall’art. 545 c.p.c., comma 7) ma direttamente si determina sull’intera pensione, con la salvaguardia (comma 2) dei minimi pensionsitici.

Non può però dirsi che, rispetto al quadro generale come sopra ricostruito e tale per cui il pignoramento ha testualmente ad oggetto le pensioni (come anche le retribuzioni) “valutate al netto di ritenute”, vi siano elementi da cui desumere che l’ipotesi dell’art. 69, postuli un calcolo della quota pignorabile sul “lordo” del trattamento da percepire.

Né è a dirsi, come sostiene l’I.N.P.S., che tale elemento sia da trarre dalla previsione di cui all’art. 69, comma 2, dei minimi pensionistici, quale misura inviolabile e, nell’ipotesi defensionale dell’ente, unica tutela assicurata.

Infatti l’art. 69 cit., pur nella sua diversa dinamica e nella specificità del referente soggettivo (l’I.N.P.S.) si inserisce in ogni caso, come rilevato in sostanza anche dal Pubblico Ministero, nel sistema generale del pignoramento delle pensioni quale sopra ricostruito, le cui modalità di funzionamento non possono che essere omogenee, salvo i profili che siano espressamente regolati in modo diverso, tra cui non vi è quello del calcolo della quota pignorabile al netto delle ritenute fiscali.

9. Deve quindi affermarsi il principio per cui, anche nel caso di compensazione attuata dall’I.N.P.S., per propri crediti, ai sensi della L. n. 153 del 1969, art. 69, sugli importi pignorabili dei trattamenti pensionistici da erogare, il calcolo della quota pignorabile e dunque compensabile, pari ad un quinto, va effettuato valutando tali trattamenti al netto delle ritenute che per legge siano applicate a titolo fiscale.

10. La sentenza impugnata, non essendosi adeguata al principio di cui sopra, va dunque cassata, con rinvio alla medesima Corte territoriale affinché essa, in diversa composizione, decida la controversia sulla base del principio qui enunciato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Fonte articolo: sito web La Legge Per Tutti del 12/02/2019, url https://www.idealista.it/news/finanza/mutui/2019/02/04/129899-mutuo-per-casa-allasta-come-funziona

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