Cos’è l’Ires e quali sono le aliquote da applicare? A quali soggetti si applica l’Ires?
Non sai quale aliquota applicare al reddito di una società. Hai sentito parlare di aliquote IRES quando hai sempre pensato che l’alquote fosse una soltanto. Vuoi sapere se questa imposta è progressiva a scaglioni o proporzionale. Vuoi capire quante e quali aliquote Ires sono applicabili alle società. Cerchiamo con questo articolo di comprendere la situazione e cercare di fare chiarezza sull’argomento.
Indice
- 1 Cos’è l’IRES?
- 2 Soggetti IRES
- 3 La base imponibile
- 4 Aliquote IRES
- 5 Gli enti creditizi e finanziari
- 6 Casi di riduzione al 50%
- 7 Società di comodo
- 8 Imprese ad elevata capitalizzazione che operano nei settori del petrolio e dell’energia
- 9 La tassa etica
- 10 Imprese estere controllate soggette al regime CFC
Cos’è l’IRES?
L’IRES è l’Imposta sul Reddito delle Società ed è stata istituita nel 2003 [1] per esigenze di armonizzazione con la legislazione europea abolendo la precedente IRPEG. Essa è entrata in vigore il 01 Gennaio 2004 con una aliquota iniziale pari al 33%, diminuita al 27,5% a partire dall’anno 2008 e diminuita ancora al 24% a partire dall’anno 2017 [2]. È una imposta fissa (la famosa flat tax esiste da tempo ormai) e non è una aliquota progressiva e non si calcola su scaglioni.
Soggetti IRES
L’imposta è disciplinata dal TUIR, il Testo Unico delle Imposte sui redditi- DPR 917/86, e si applica ai seguenti soggetti:
- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee e le società cooperative europee di cui al regolamento residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;
- le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
La base imponibile
La base imponibile dell’IRES per gli enti residenti è il reddito netto conseguito dalle società in un periodo temporale chiamato “esercizio” che, normalmente, coincide con l’anno solare. Anche qui interviene il TUIR che disciplina la formazione del reddito complessivo netto su cui applicare l’aliquota dell’imposta IRES.
Per le società di capitali e gli enti non residenti la base imponibile IRES è formata soltanto dai redditi prodotti sul territorio dello Stato italiano. La base di partenza è sempre costituita dall’utile risultante dal conto economico. Occorre poi distinguere se tali soggetti svolgono un’attività commerciale o non commerciale e, inoltre, nel primo caso, se hanno o meno nel territorio dello Stato una stabile organizzazione.
Di conseguenza, per il calcolo IRES delle società di capitali e degli enti non residenti occorre distinguere:
- se i soggetti non residenti svolgono attività commerciale ed hanno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i redditi prodotti sono assorbiti dalla stabile organizzazione medesima che redige il bilancio. In questo caso il regime fiscale da applicare è del tutto simile a quello delle società residenti;
- se, invece, gli enti ed i soggetti non residenti non hanno una stabile organizzazione ma svolgono attività commerciali le regole da applicare sono quelle previste TUIR in materia di IRPEF;
- per gli enti non commerciali e le società non residenti valgono le regole previste per gli enti non commerciali residenti.
Aliquote IRES
Abbiamo visto che l’aliquota IRES per il corrente anno è pari al 24%. Il legislatore però nel tempo è intervenuto sull’argomento agevolando o penalizzando taluni settori di attività o taluni enti. Vediamo come.
Gli enti creditizi e finanziari
Gli enti creditizi e finanziari a partire dall’anno 2017 applicano una addizionale pari al 3,5% [3]. Per quanto riguarda i soggetti che hanno esercitato l’opzione per il consolidato nazionale di cui all’art. 117 del TUIR assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all’addizione IRES in esame e provvedono al relativo versamento.
Per ciò che concerne i soggetti che aderiscono al regime per la trasparenza fiscale di cui all’art. 115 del TUIR occorre distinguere tra:
- i soggetti che hanno esercitato l’opzione in qualità di partecipati, i quali assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all’addizionale del 3,5% e provvedono al relativo versamento;
- i soggetti che hanno esercitato l’opzione in qualità di partecipanti, i quali assoggettano il proprio reddito imponibile all’addizionale del 3,5% senza tener conto del reddito imputato per trasparenza dalla società partecipata.
- L’addizionale IRES del 3,5% non si applica alle società di gestione dei fondi comuni d’investimento e alle società di intermediazione mobiliare [4].
Casi di riduzione al 50%
Alcune tipologie di enti, per la loro particolare finalità sociale, sono agevolati applicando una riduzione dell’imposta pari al 50% rispetto all’aliquota ordinaria. Stiamo parlando di vari enti e istituti di assistenza, enti ospedalieri, enti di istruzione [5] e le società sportive e dilettantistiche [6].
Società di comodo
Per le società di comodo opera una maggiorazione IRES del 10,5%. Tutto il reddito imponibile della società, e non la sola eventuale eccedenza rispetto al reddito effettivamente prodotto, è assoggettata alla maggiorazione [7]. Resta fermo che il reddito minimo (se superiore al reddito effettivamente prodotto) va assunto anche ai fini della maggiorazione del 10,5% al netto di eventuali agevolazioni e riduzioni spettanti.
Imprese ad elevata capitalizzazione che operano nei settori del petrolio e dell’energia
Alle imprese di questo settore operanti in Italia si applica una addizionale IRES del 4% [8]. In particolare stiamo parlando delle imprese:
- che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33% della corrispondente voce del bilancio di esercizio;
- emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
- con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro, determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell’ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati.
L’addizionale si applica a decorrere dall’esercizio che inizia successivamente al 31.12.2008 fino a quello in corso al 31.12.2028. L’addizionale IRES:
- è pari al 4% dell’utile prima delle imposte risultante dal Conto economico, qualora dallo stesso risulti un’incidenza fiscale inferiore al 19%;
- non può eccedere il minore tra l’importo determinato applicando all’utile prima delle imposte la differenza tra il 19% e l’aliquota di incidenza fiscale risultante dal Conto economico e l’importo di determinate percentuali del patrimonio netto;
- non è dovuta per gli esercizi in perdita;
- Per procedere alla liquidazione dell’addizionale in oggetto è stata prevista la sezione XI all’interno del quadro RQ del modello di dichiarazione dei redditi.
La tassa etica
La Tassa Etica (c.d. “tassa etica” o “porno tax”) istituita nel 2005 è un’addizionale IRPEF/IRES pari al 25% (quindi in totale si arriva al 49%) e si applica sul reddito prodotto dai soggetti passivi di imposta limitatamente alla parte del reddito derivante dalla produzione, distribuzione, vendita di materiale e attività individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [9]. Trattasi in buona sostanza di attività relative a materiale pornografico e di incitamento alla violenza. Tale regime si applica anche alle trasmissioni televisive volte a sollecitare la credulità popolare che si rivolgono al pubblico attraverso numeri telefonici a pagamento.
Imprese estere controllate soggette al regime CFC
Secondo la normativa relativa alle imprese estere controllate CFC, il reddito dell’impresa estera controllata è imputato per trasparenza al socio italiano, in proporzione alla quota di partecipazione posseduta, e tassato separatamente in capo al socio stesso, con aliquota non inferiore al 27% per il 2015 (per i soggetti IRES, tuttavia, tale aliquota non poteva essere inferiore al 27,5%) [10]. Successivamente il legislatore è intervenuto modificando la norma in questione legando così l’aliquota minima di tassazione all’aliquota IRES ordinaria (24% per il 2018) [11].
Di MARCO TECHINMIND
note
[1] D. Lgs 344/2003.
[2] Art. 77 TUIR come modificato dall’art. 1 co. 61-64 L. 208/2015.
[3] L. 208/2015.
[4] D. Lgs. n. 58/1998 del 24.2.1998.
[5] Art. 6 co. 1 DPR 601/73.
[6] Art. 1 co. 355 L. di bilancio 2018.
[8] CNDCEC n. 25/IR del 31.10.2011 e circ. Agenzia delle Entrate n. 3 del 4.3.2013.
[9] Art. 3 L. 7/2009.
[10] D.P.C.M. 13.03.2009 e art. 466 co. 1 L. n. 266/2005 del 23.12.2005.
[11] Art. 167 co. 6 TUIR.
[12] Art. 142 co. 1 L. n. 208/2015.
Fonte articolo: sito web La Legge per Tutti del 23/11/2018, autore Marco Techinmind, url https://www.laleggepertutti.it/243295_aliquote-ires?fbclid=IwAR0j9ZxCKkMQJKCL-_rKb00pWC9GJbXmd_Ohfw2NsScQU_w3F_UBLT_C0D0