Ferie, tredicesima e malattia: quali sono i diritti dei lavoratori domestici?
I lavoratori domestici, al pari di tutti i lavoratori subordinati, hanno diritto alle ferie retribuite, al pagamento della tredicesima in occasione delle festività natalizie, alla retribuzione nel periodo di malattia e alla conservazione del posto di lavoro. Durante le ferie e la malattia, il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi Inps lavoratori domestici.
Vediamo quali diritti spettano a colf e badanti e quali sono gli obblighi dei datori di lavoro.
Ferie lavoratori domestici
Il lavoratore domestico ha diritto, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro e indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro, a un periodo di ferie di 26 giorni (escluse le domeniche e le festività infrasettimanali), da fruire, tenendo conto delle esigenze del datore di lavoro, nel periodo giugno-settembre.
In caso di retribuzione oraria occorre prendere a riferimento il numero di ore effettuate di media in un mese e dividerle per 26, ottenendo così il numero di ore equivalente a un giorno di ferie.
Per esempio, per un lavoratore che lavora 12 ore settimanali, si moltiplicano le ore complessive settimanali per 4,333 (un mese è composto da 4,333 settimane), ottenendo così 52, il numero di ore che compone un mese di lavoro. Questo numero va diviso per i 26 giorni di lavoro mensile. Il risultato è pari a 2. Quindi, considerando una retribuzione oraria di 8 euro, ogni giorno di ferie deve essere retribuito con 16 euro (che si ottiene moltiplicando 8 euro per 2).
Contributi Inps durante le ferie
Il datore di lavoro deve versare i contributi anche durante le ferie. Al lavoratore che non ha raggiunto un anno di servizio spettano tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato (si considera mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni di calendario) a condizione che abbia superato il periodo di prova.
Ferie durante il periodo di preavviso o la malattia
Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento né durante il periodo di malattia o infortunio. Per il calcolo, le frazioni di anno si calcolano in dodicesimi e si arrotondano sempre per eccesso.
Tredicesima lavoratori domestici
La tredicesima mensilità corrisponde a un dodicesimo dell’intera retribuzione annua che i datori di lavoro devono pagare ai loro collaboratori familiari entro dicembre, in occasione delle festività natalizie.
La tredicesima matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti. Se il lavoratore domestico presta servizio per più famiglie, ogni datore di lavoro è tenuto all’erogazione della quota di tredicesima sulla base della retribuzione oraria corrisposta.
Malattia lavoratori domestici
Se il lavoratore domestico si assenta dal lavoro per malattia, l’Inps non paga alcuna indennità.
Quando è ammalato, il lavoratore domestico, convivente o non convivente, ha diritto alla conservazione del posto, per periodi differenti secondo l’anzianità maturata presso la stessa famiglia:
- 10 giorni, per anzianità fino a sei mesi;
- 45 giorni, se ha più di sei mesi e fino a due anni di servizio;
- 180 giorni, se l’anzianità di servizio supera i due anni.
Oltre alla conservazione del posto di lavoro, il datore di lavoro deve garantire il pagamento della metà del salario pattuito per i primi tre giorni e del salario intero per i giorni successivi, fino a un massimo di:
- 8 giorni, per anzianità fino a sei mesi;
- 10 giorni, per anzianità da sei mesi a due anni;
- 15 giorni, per anzianità superiori a due anni.
Negli eventuali giorni di ricovero ospedaliero o di degenza presso il datore di lavoro, al lavoratore non spetta l’indennità di vitto e di alloggio.
Fonte: https://www.laleggepertutti.it/192164_colf-e-badanti-ferie-tredicesima-e-malattia